Art. 2.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Asprinio di
Aversa"  deve  essere  ottenuto  mediante  vinificazione  delle   uve
provenienti   da  vigneti  che,  nell'ambito  aziendale,  abbiano  la
seguente composizione ampelografica:
    Asprinio, minimo l'85 per cento;
    altri vitigni a  bacca  bianca,  non  aromatici,  raccomandati  e
autorizzati rispettivamente per i territori ricadenti rispettivamente
nelle province di Napoli e Caserta, fino ad un massimo del 15%.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Asprinio di
Aversa",  preparato  nel  tipo   spumante,   deve   essere   ottenuto
esclusivamente   mediante  vinificazione  delle  uve  provenienti  da
vigneti composti dal solo vitigno Asprinio.