Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa" deve essere ottenuto mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: Asprinio, minimo l'85 per cento; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati rispettivamente per i territori ricadenti rispettivamente nelle province di Napoli e Caserta, fino ad un massimo del 15%. Il vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa", preparato nel tipo spumante, deve essere ottenuto esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti dal solo vitigno Asprinio.