Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Asprinio di Aversa" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idoeni ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli allevati in contro-spalliera con esclusione dei vigneti ubicati nei fondovalli e su terreni particolarmente umidi. In deroga al paragrafo precedente, per salvaguardare la tipica forma di allevamento ad "alberata aversana", da considerarsi bene ambientale e culturale della zona, sono consentiti gli impianti allevati in forma verticale e ubicati su terreni sciolti, leggeri, facilmente lavorabili, profondi, purche' con adeguata sistemazione idraulica. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini derivati. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima, nel caso di impianti allevati ad alberata non dovra' eccedere i 4 chilogrammi di uva per metro quadrato di parete ed i 2,4 quintali di uva per ceppo con un numero massimo di 50 ceppi per ettaro di terreno. Nel caso di vigneti specializzati allevati a controspalliera la resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20 per cento i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela dei vini d'origine ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50 per cento. Le uve destinate alla produzione del tipo spumante oppure provenienti dalle alberate dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50 per cento, purche' la destinazione alla spumantizzazione o la provenienza dall'alberata vengano espressamente indicate nella denuncia annuale delle uve presentate alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.