Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino  "Asprinio  di  Aversa"  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto  da  considerarsi  idoeni  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  dei  vigneti unicamente quelli allevati in contro-spalliera
con esclusione dei  vigneti  ubicati  nei  fondovalli  e  su  terreni
particolarmente umidi.
   In  deroga  al  paragrafo  precedente, per salvaguardare la tipica
forma di allevamento ad "alberata  aversana",  da  considerarsi  bene
ambientale  e  culturale  della  zona,  sono  consentiti gli impianti
allevati in forma verticale e ubicati su  terreni  sciolti,  leggeri,
facilmente  lavorabili,  profondi,  purche' con adeguata sistemazione
idraulica.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli  tradizionalmente usati nella zona e
comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini
derivati.
   E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima, nel caso di
impianti allevati ad alberata non dovra' eccedere i 4 chilogrammi  di
uva  per  metro quadrato di parete ed i 2,4 quintali di uva per ceppo
con un numero massimo di 50 ceppi per ettaro di terreno. Nel caso  di
vigneti  specializzati  allevati a controspalliera la resa massima di
uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali.
   A tali limiti, anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione  dovra'  essere  riportata, attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione non superi del 20 per cento i limiti
massimi sopra stabiliti.
   La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione
e  di  mercato,  puo'  stabilire  un  limite di produzione di uva per
ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare  di
produzione    dandone    immediata    comunicazione    al   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela
dei  vini  d'origine  ed  alle  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio.
   Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla  regione,  ma  rientra  in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione  di  origine
controllata.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa"  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50 per cento.
   Le   uve  destinate  alla  produzione  del  tipo  spumante  oppure
provenienti   dalle   alberate   dovranno   assicurare   un    titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50 per cento, purche' la
destinazione  alla  spumantizzazione  o  la provenienza dall'alberata
vengano espressamente  indicate  nella  denuncia  annuale  delle  uve
presentate   alle   competenti   camere   di   commercio,  industria,
artigianato e agricoltura.