Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nel territorio amministrativo delle province di Caserta, Napoli e Benevento, a condizione che le ditte interessate che ne fanno richiesta, dimostrino di aver vinificato, nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore nel presente disciplinare di produzione, vini del tipo di quelli qui regolamentati. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Gli eventuali superi sono da classificarsi, se ne hanno le caratteristiche, fra i vini da tavola, anche ad indicazione geografica. Le operazioni di preparazione del vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa" nel tipo spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 o autorizzate ai sensi del secondo comma del presente articolo. Per il solo tipo spumantizzato in autoclave e' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, che le operazioni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: intenso, fruttato, caratteristico; sapore: secco, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Il vino a denominazione di origine controllata "Asprinio di Aversa", preparato nel tipo spumante deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: fine, fragrante, caratteristico; sapore: secco, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 8 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto secco netto minimi.