Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
   E'  tuttavia  facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, su conforme parere della regione Campania, consentire che le
suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti
siti  nel territorio amministrativo delle province di Caserta, Napoli
e Benevento, a condizione che  le  ditte  interessate  che  ne  fanno
richiesta,  dimostrino di aver vinificato, nelle vendemmie precedenti
a  quella  di  entrata  in  vigore  nel  presente   disciplinare   di
produzione, vini del tipo di quelli qui regolamentati.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Gli eventuali  superi  sono  da  classificarsi,  se  ne  hanno  le
caratteristiche,   fra   i  vini  da  tavola,  anche  ad  indicazione
geografica.
   Le operazioni di preparazione del vino a denominazione di  origine
controllata "Asprinio di Aversa" nel tipo spumante, ossia le pratiche
enologiche  per la presa di spuma e la stabilizzazione, devono essere
effettuate  in  stabilimenti  situati  nell'ambito   del   territorio
delimitato  nel  precedente art. 3 o autorizzate ai sensi del secondo
comma del presente articolo.
   Per il solo  tipo  spumantizzato  in  autoclave  e'  facolta'  del
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della
regione Campania, consentire per un periodo di anni sei  a  decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare  di
produzione, che le operazioni  sopra  indicate  siano  effettuate  in
stabilimenti  siti  al  di  fuori della zona delimitata nell'art. 3 o
autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo Art.
6.
   Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Asprinio  di
Aversa"  all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, fruttato, caratteristico;
    sapore: secco, fresco, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Asprinio  di
Aversa",  preparato  nel  tipo  spumante  deve  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: fine, fragrante, caratteristico;
    sapore: secco, fresco, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 8 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati  per  acidita'
totale ed estratto secco netto minimi.