Art. 7. Per i vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti allevati ad alberata e' obbligatorio indicare sulla denuncia di produzione delle uve, sui registri e sui documenti previsti dalla normativa vigente, nonche' nell'etichettatura, la menzione aggiuntiva "alberata" o "vigneti ad alberata". Nel caso dell'etichettatura della menzione deve essere riportata immediatamente al di sotto della qualifica "denominazione di origine controllata". Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Asprinio di Aversa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, mentre tale indicazione e' facoltativa per il tipo spumante.