Art. 7.
   Per  i vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti allevati ad
alberata e' obbligatorio indicare sulla denuncia di produzione  delle
uve,  sui  registri e sui documenti previsti dalla normativa vigente,
nonche'  nell'etichettatura,  la  menzione  aggiuntiva  "alberata"  o
"vigneti ad alberata".
   Nel  caso  dell'etichettatura della menzione deve essere riportata
immediatamente al di sotto della qualifica "denominazione di  origine
controllata".
   Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Asprinio di
Aversa"  deve  figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, mentre tale indicazione e' facoltativa per il tipo spumante.