AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 maggio 1992, n. 296, 21 luglio 1992, n. 345, limitatamente all'art. 9 (v. nota (d) all'art. 1, n.d.r. ), e 19 ottobre 1992, n. 412". I DD.LL. n. 296/1992, recante copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali, n. 345/1992, recante misure urgenti in campo economico e sociale, e n. 412/1992, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 3 luglio 1992, n. 185 del 7 agosto 1992 e n. 298 del 19 dicembre 1992). Art. 1. 1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario (( di lire 380 miliardi )) . Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura di disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere di ammortamento dei mutui e' a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 (a). 2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (c), alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991. (( 3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di )) (( esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di )) (( trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di )) (( concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari )) (( ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32 )) (( miliardi. Il contributo e' ripartito con decreto del Ministro )) (( dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio )) (( risultanti a tutto il predetto anno 1992. )) 4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 (d), e' assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 345 del 1992 (d), sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi. (( 4-bis. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 e' )) (( subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte )) (( degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove )) (( ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che )) (( preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il )) (( termine del 31 dicembre 1996. I contenuti )) (( del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7 )) (( dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. )) (( 403 (a). Il piano di risanamento e' approvato dalla regione. )) (( 4-ter. In relazione al riparto del Fondo nazionale per il )) (( ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della )) (( legge 10 aprile 1981, n. 151 (c), relativo all'anno 1993, )) (( confluito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre )) (( 1992, n. 500 (e), nel fondo comune di cui all'articolo 8 della )) (( legge 16 maggio 1970, n. 281 (f), e ai nuovi criteri fissati )) (( dal citato articolo 3 della legge n. 500 del 1992 (e), e' )) (( istituito un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni )) (( che abbiano subito rispetto all'anno 1992 una consistente )) (( riduzione della loro assegnazione, di rientrare )) (( progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di )) (( riparto ordinario. )) (( 4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter e' costituito per )) (( l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed e' ripartito )) (( con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il )) (( Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4- )) (( ter, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti )) (( tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui )) (( all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b) . )) (( 5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, )) (( pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire )) (( 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede: )) (( a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al )) (( capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del )) (( tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando )) (( l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la )) (( ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici )) (( locali (rate ammortamento mutui)"; )) (( b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993, mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al )) (( capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del )) (( tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando )) (( l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti. )) 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. --------------------------------------------------------
(a) Il D.L. n. 310/1990 reca: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale". Si trascrive il testo dei primi tre commi e del comma 7 dell'art. 2 e dei primi due commi dell'art. 2-bis: "Art. 2, commi 1, 2, 3 e 7. - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. 3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti, anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. 4.-6. (Omissis). 7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere: a) l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del pi- ano, dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151; b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili; c) il contenimento programmato delle spese di personale". "Art. 2-bis, commi 1 e 2. - 1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonche' limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto. 2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 puo' avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro". La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-18 giugno 1991, n. 284 (Gazz. Uff. - 1a serie speciale - n. 25 del 26 giugno 1991) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo. (b) La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Si trascrive il testo del relativo art. 12: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. la Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, a rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome". La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e' stata riordinata con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418. (c) L'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall'art. 27-quater del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51, e' cosi' formulato: "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". (d) Il D.L. n. 345/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Misure urgenti in campo economico e sociale". Si trascrive il testo del relativo art. 9 (i cui effetti sono stati sanati dal comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto; si veda al riguardo nell'avvertenza che precede il testo del decreto stesso): "Art. 9 (Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali). - 1. I tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle precette regioni sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura del 65 per cento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali, relativi all'anno 1991, risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo rispettivi ordinamenti e con riferimento alla quota di disavanzo dei predetti enti. Le anticipazioni sono regolate ad un tasso di interesse inferiore di 0,25 punti rispetto a quello praticato per la migliore clientela e sono estinte, entro il 31 dicembre 1992, con i mutui che le regioni e gli enti locali possono assumere nei limiti, alle condizioni e secondo le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. 2. Il costo delle anticipazioni, valutate in lire 80 miliardi per l'anno 1992, e' assunto a carico del bilancio degli enti di cui al comma 1 ed e' rimborsato dal Ministero dei trasporti. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 80 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, al'uopo utilizzando l'accantonamento 'Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)'". (e) L'art. 3 della legge n. 500/1992 (Legge finanziaria 1993) e' cosi' formulato: "Art. 3. - 1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'art. 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. 2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei princi'pi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocita', lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994. 4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. e' determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, e' determinato in lire 1.500 miliardi. 5. A decorrere dall'anno 1993, l'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata a procedere a compensazioni ra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro". (f) Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione a gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (a decorrere dall'anno 1993 la quota e' ridotta al 3,10 per cento dall'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, n.d.r.); b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione".