Art. 2. La commissione, istituita con decreto ministeriale del 28 gennaio 1993, ai fini dell'esame analitico e comparato dei bilanci al 31 dicembre 1991 delle compagnie e gruppi portuali, e' tenuta ad attenersi ai criteri di cui al precedente art. 1. Il Ministro, valutate le risultanze emerse in seno alla commissione di cui al comma precedente, con apposito provvedimento, individua per ciascuna compagnia e gruppo portuale la misura dell'intervento previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 428/92.