Art. 2.
  La  commissione,  istituita con decreto ministeriale del 28 gennaio
1993, ai fini dell'esame analitico e  comparato  dei  bilanci  al  31
dicembre  1991  delle  compagnie  e  gruppi  portuali,  e'  tenuta ad
attenersi ai criteri di cui al precedente art. 1.
  Il Ministro, valutate le risultanze emerse in seno alla commissione
di cui al comma precedente, con apposito provvedimento, individua per
ciascuna  compagnia  e  gruppo  portuale  la  misura  dell'intervento
previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 428/92.