Art. 3. Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sulla base dei provvedimenti di cui al precedente art. 2, provvede alla erogazione delle somme ivi indicate a favore di ciascuna compagnia e gruppo portuale, recuperando in tale sede i propri eventuali crediti esigibili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 1993 Il Ministro: TESINI