Art. 3.
  Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori   portuali,   sulla  base  dei  provvedimenti  di  cui  al
precedente art. 2, provvede alla erogazione delle somme ivi  indicate
a favore di ciascuna compagnia e gruppo portuale, recuperando in tale
sede i propri eventuali crediti esigibili.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 gennaio 1993
                                                  Il Ministro: TESINI