Art. 2. I vini "Ischia", accompagnati o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione dalle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche: Bianco: forastera b, 70-45%; biancolella b, 30-55%; altri vitigni a buccia bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%. Rosso: guarnaccia 50-40%; piedirosso (Per' e palummo) 50-40%; altri vitigni a buccia nera autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 20%. Forastera: forastera b, minimo 85%; altri vitigni a buccia bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%. Biancolella: biancolella b, minimo 85%; altri vitigni a buccia bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%. Piedirosso o Per' e palummo: piedirosso (Per' e palummo) minimo 85%; altri vitigni a buccia nera raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.