Art. 2.
   I vini "Ischia",  accompagnati  o  no  dalla  indicazione  di  una
sottozona,    devono    essere   ottenuti   esclusivamente   mediante
vinificazione dalle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione
delimitate nel successivo  art.  3  e  provenienti  da  vigneti  che,
nell'ambito    aziendale,    abbiano    le    seguenti   composizioni
ampelografiche:
   Bianco:
    forastera b, 70-45%;
    biancolella b, 30-55%;
    altri vitigni a buccia bianca autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.
   Rosso:
    guarnaccia 50-40%;
    piedirosso (Per' e palummo) 50-40%;
    altri vitigni a buccia nera autorizzati e/o raccomandati  per  la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 20%.
   Forastera:
    forastera b, minimo 85%;
    altri vitigni a buccia bianca raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.
   Biancolella:
    biancolella b, minimo 85%;
    altri vitigni a buccia bianca raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.
   Piedirosso o Per' e palummo:
    piedirosso (Per' e palummo) minimo 85%;
    altri  vitigni  a buccia nera raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.