Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei vini "Ischia" devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati,
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole esposizione, derivati da  rocce  di  origine
vulcanica,   sciolti,   ben  provvisti  di  scheletro,  con  notevole
contenuto di pomice, poveri di carbonato di calcio, non molto  dotati
o   scarsi  di  sostanza  organica,  abbastanza  ricchi  di  anidride
fosforica e potassio.
   Sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle  umidi  e   quelli   non
sufficentemente soleggiati.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento e i sistemi di
potatura devono  essere  quelli  tradizionalmente  usati  nell'isola,
comunque  atti  a  non  modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata  per  la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve
essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e Piedirosso  o  Per'  e
palummo e a q.li 100 per i tipi bianco, Biancolella e Forastera.
   Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra  indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua  dovra'  essere  collocata  in
rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria
per ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 3.
   A  tali  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata,  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi
sopra stabiliti.
   La   regione   Campania,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  tenuto  conto delle condizioni ambientali, climatiche, di
coltivazione e di  mercato,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di
produzione  di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare,   dandone   immediata   comunicazione    al    Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  al  comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla regione, ma rientra in quello  massimo  previsto  dal  presente
disciplinare  di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione  di  origine
controllata.
   Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50%  per  i  tipi
bianco,  Biancolella  e  Forastera,  e  del  10%  per  i  tipi rosso,
Piedirosso e Per' e palummo.