Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Ischia" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole contenuto di pomice, poveri di carbonato di calcio, non molto dotati o scarsi di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride fosforica e potassio. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e quelli non sufficentemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nell'isola, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e Piedirosso o Per' e palummo e a q.li 100 per i tipi bianco, Biancolella e Forastera. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere collocata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 3. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per i tipi bianco, Biancolella e Forastera, e del 10% per i tipi rosso, Piedirosso e Per' e palummo.