Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione  e  di  affinamento  devono  essere
effettuate nell'ambito territoriale dell'isola di Ischia.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   La resa massima dell'uva fresca in vino per la produzione dei vini
"Ischia" non deve essere superiore al 70%.