Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono essere effettuate nell'ambito territoriale dell'isola di Ischia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva fresca in vino per la produzione dei vini "Ischia" non deve essere superiore al 70%.