Art. 7. Il tipo bianco deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 30 giorni. Il tipo rosso deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 90 giorni. Il tipo bianco prodotto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale dell'11,5%, puo' portatore in etichetta la dicitura "superiore". La denominazione di origine controllata "Ischia, bianco" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti previsti nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito dell'isola d'Ischia. La denominazione di origine controllata "Ischia, Piedirosso (o Per' e palummo)" puo' essere utilizzata per designare il tipo passito ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale conveniente appassimento. Nella preparazione si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4; la resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 40%. E' escluso qualsiasi aumento della gradazione alcoolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Ischia", accompagnata o no da una delle sottozone ammesse, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', purche' in conformita' della legge, l'uso di indicazioni o localita' intraziendali toponomastiche, che facciano riferimento a vigneti, incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o concedere l'uso delle indicazioni toponomastiche ammesse, dovranno farne apposita specificata indicazione sulla denuncia annuale delle uve, indicandone separatamente l'origine e la quantita'. La stessa indicazione dovra' essere apposta anche su tutta la documentazione di cantina, di trasporto e commercializzazione prevista dalle leggi. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, di concerto con gli organi della regione Campania competenti per territorio, dovra' istituire, nell'ambito dell'albo dei vigneti atti alla produzione del vino "Ischia" un elenco particolare per ognuna delle denominazioni toponomastiche annesse nonche' ciascuna delle sottospecificazioni geografiche consentite e dovra' annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni specifiche. Sulle bottiglie per l'immissione al consumo e sugli altri recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti il vino "Ischia", nonche' sui relativi documenti di accompagnamento, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve veritiera e documentabile.