Art. 7.
   Il tipo bianco deve subire un affinamento in bottiglia  di  almeno
30 giorni.
   Il tipo rosso deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 90
giorni.
   Il   tipo  bianco  prodotto  con  uve  che  assicurino  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ed immesso al consumo
con  un  titolo  alcolometrico  volumico  totale   dell'11,5%,   puo'
portatore in etichetta la dicitura "superiore".
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Ischia, bianco" puo'
essere utilizzata per designare il vino  spumante  naturale  ottenuto
con  mosti  o  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
previsti nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di
elaborazione di detti mosti o vini per la produzione  dello  spumante
siano  effettuate  in  stabilimenti  situati  nell'ambito  dell'isola
d'Ischia.
   La denominazione di origine  controllata  "Ischia,  Piedirosso  (o
Per' e palummo)" puo' essere utilizzata per designare il tipo passito
ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o
in   parte,   sulla  pianta  o  dopo  la  raccolta,  al  tradizionale
conveniente appassimento.
   Nella preparazione  si  applicano  le  disposizioni  previste  nel
precedente art. 4; la resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non
deve essere superiore al 40%.
   E'   escluso   qualsiasi   aumento   della   gradazione  alcoolica
complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o impiego di
mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
   E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
"Ischia", accompagnata o no da una delle sottozone ammesse, qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare,   ivi  compresi  gli  aggettivi:  extra  fine,  scelto,
selezionato e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
   E' consentito, altresi', purche' in conformita' della legge, l'uso
di indicazioni o localita' intraziendali toponomastiche, che facciano
riferimento a vigneti, incluse nella zona di produzione e dalle quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
   I conduttori interessati  che  vogliono  usufruire  in  proprio  o
concedere  l'uso  delle  indicazioni toponomastiche ammesse, dovranno
farne apposita specificata indicazione sulla denuncia  annuale  delle
uve, indicandone separatamente l'origine e la quantita'.
   La  stessa  indicazione  dovra'  essere  apposta anche su tutta la
documentazione  di  cantina,  di  trasporto   e   commercializzazione
prevista dalle leggi.
   La  camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Napoli, di concerto con gli organi della regione Campania  competenti
per  territorio,  dovra' istituire, nell'ambito dell'albo dei vigneti
atti alla produzione del vino  "Ischia"  un  elenco  particolare  per
ognuna  delle  denominazioni  toponomastiche annesse nonche' ciascuna
delle sottospecificazioni geografiche consentite e dovra' annualmente
rilasciare le ricevute delle uve contenenti le  relative  indicazioni
specifiche.
   Sulle   bottiglie  per  l'immissione  al  consumo  e  sugli  altri
recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti  il  vino
"Ischia",  nonche'  sui  relativi  documenti di accompagnamento, deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve  veritiera
e documentabile.