Art. 2. 1. Per gli uffici di cui all'art. 1 sono prioritari, ai fini della programmazione dei loro interventi, i seguenti compiti: a) la determinazione, su indicazioni generali o particolari della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita', delle percentuali di controllo (cartolare, materiale, di laboratorio, ecc.) in funzione del tipo di merce e della provenienza; b) l'applicazione, in coordinamento con i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle UU.SS.LL., dei provvedimenti restrittivi diramati dal Ministero della sanita' a seguito di decisioni della Comunita' europea o di disposizioni nazionali; c) il coordinamento e la verifica dell'uniformita', in collaborazione con i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle attivita' di controllo affidate, ai sensi dell'art. 4, ai servizi veterinari UU.SS.LL.; d) la gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio con gli Stati membri della Comunita' europea.