Art. 2.
  1. Per gli uffici di cui all'art. 1 sono prioritari, ai fini  della
programmazione dei loro interventi, i seguenti compiti:
    a) la determinazione, su indicazioni generali o particolari della
Direzione   generale  dei  servizi  veterinari  del  Ministero  della
sanita', delle percentuali di  controllo  (cartolare,  materiale,  di
laboratorio, ecc.) in funzione del tipo di merce e della provenienza;
    b)  l'applicazione,  in  coordinamento  con  i servizi veterinari
delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome
di Trento e Bolzano e delle UU.SS.LL., dei provvedimenti  restrittivi
diramati  dal  Ministero  della  sanita' a seguito di decisioni della
Comunita' europea o di disposizioni nazionali;
    c)  il  coordinamento  e   la   verifica   dell'uniformita',   in
collaborazione  con  i  servizi  veterinari  delle  regioni a statuto
ordinario e speciale, delle province autonome di  Trento  e  Bolzano,
delle  attivita'  di  controllo  affidate,  ai  sensi dell'art. 4, ai
servizi veterinari UU.SS.LL.;
    d) la gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto
di scambio con gli Stati membri della Comunita' europea.