Art. 3.
  1. Gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE,  su  disposizione
della  Direzione  generale dei servizi veterinari del Ministero della
sanita', assicurano in particolare:
    a) la consulenza tecnico-legislativa relativa all'immissione  nel
flusso intracomunitario di animali vivi e prodotti di origine animale
anche  in  caso  di contenzioso comunitario relativo a difformita' di
applicazione delle norme comunitarie, nei limiti stabiliti dal citato
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
    b) l'accertamento delle  modalita'  di  trasporto  internazionale
degli  animali,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 532;
    c) la vigilanza veterinaria sui depositi doganali autorizzati  al
magazzinaggio  dei  prodotti  di  origine animale in conformita' alle
norme comunitarie;
    d) l'accertamento tecnico sanitario sui requisiti delle strutture
sottoposte ad obblighi comunitari.