Art. 3. 1. Gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, su disposizione della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita', assicurano in particolare: a) la consulenza tecnico-legislativa relativa all'immissione nel flusso intracomunitario di animali vivi e prodotti di origine animale anche in caso di contenzioso comunitario relativo a difformita' di applicazione delle norme comunitarie, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27; b) l'accertamento delle modalita' di trasporto internazionale degli animali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532; c) la vigilanza veterinaria sui depositi doganali autorizzati al magazzinaggio dei prodotti di origine animale in conformita' alle norme comunitarie; d) l'accertamento tecnico sanitario sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari.