Art. 4. 1. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle UU.SS.LL. in materia veterinaria, gli uffici veterinari menzionati nel precedente art. 1 programmano l'esecuzione dei controlli veterinari di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, citato in premessa, secondo la propria competenza territoriale, avvalendosi, per le modalita' operative, anche degli uffici veterinari di confine di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980, citato in premessa, nonche' dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. competenti. 2. Gli uffici veterinari di confine di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980 ed i servizi veterinari delle UU.SS.LL. eseguono i controlli di cui al comma precedente con le modalita' indicate dagli uffici veterinari di cui all'art. 1 e riferiscono tempestivamente i risultati agli stessi.