Art. 4.
  1. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto ordinario e
speciale, delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  delle
UU.SS.LL.  in  materia  veterinaria, gli uffici veterinari menzionati
nel  precedente  art.  1  programmano  l'esecuzione   dei   controlli
veterinari  di  cui  agli  articoli 5 e 11 del decreto legislativo 30
gennaio  1993,  n.  28,  citato  in  premessa,  secondo  la   propria
competenza  territoriale,  avvalendosi,  per  le modalita' operative,
anche degli uffici veterinari  di  confine  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 614/1980, citato in premessa, nonche'
dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. competenti.
  2. Gli uffici veterinari di confine di cui al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 614/1980 ed i servizi veterinari delle
UU.SS.LL.  eseguono  i  controlli  di  cui al comma precedente con le
modalita' indicate dagli  uffici  veterinari  di  cui  all'art.  1  e
riferiscono tempestivamente i risultati agli stessi.