Art. 5. 1. In applicazione degli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, i destinatari delle partite di animali nonche' di prodotti di origine animale provenienti da un altro Paese membro segnalano, con almeno un giorno feriale di anticipo, l'arrivo delle merci al servizio veterinario delle UU.SS.LL. ed all'ufficio veterinario per gli adempimenti CEE competenti per territorio. 2. Gli uffici veterinari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980 o i servizi veterinari delle UU.SS.LL. a cui vengono affidati, ai sensi del precedente art. 2, l'esecuzione dei controlli, ricevono dagli uffici di cui all'art. 1 tutte le informazioni ed indicazioni utili per l'esecuzione dei controlli medesimi. 3. Gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE provvedono, ai sensi dell'art. 5, comma 4, e dell'art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alla preventiva registrazione degli operatori e stabiliscono, inoltre, le convenzioni di cui all'art. 5, comma 2, ed all'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.