Art. 5.
  1. In applicazione  degli  articoli  5  e  11  del  citato  decreto
legislativo  30  gennaio  1993, n. 28, i destinatari delle partite di
animali nonche' di prodotti di  origine  animale  provenienti  da  un
altro  Paese  membro  segnalano,  con  almeno  un  giorno  feriale di
anticipo,  l'arrivo  delle  merci  al  servizio   veterinario   delle
UU.SS.LL.   ed   all'ufficio  veterinario  per  gli  adempimenti  CEE
competenti per territorio.
  2. Gli uffici veterinari di cui al citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 614/1980 o i servizi veterinari delle UU.SS.LL. a
cui  vengono  affidati,  ai sensi del precedente art. 2, l'esecuzione
dei controlli, ricevono dagli uffici  di  cui  all'art.  1  tutte  le
informazioni  ed  indicazioni  utili  per  l'esecuzione dei controlli
medesimi.
  3. Gli uffici veterinari per gli  adempimenti  CEE  provvedono,  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  4,  e  dell'art. 11, comma 1, del citato
decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  28,   alla   preventiva
registrazione degli operatori e stabiliscono, inoltre, le convenzioni
di  cui  all'art.  5,  comma  2,  ed all'art. 11, comma 3, del citato
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.