Art. 7.
  1. Gli uffici di cui all'art. 1 si avvalgono, ove necessario e  per
gli  adempimenti  di  cui  al presente decreto, dell'intervento degli
istituti zooprofilattici sperimentali, di altri istituti e laboratori
pubblici  autorizzati  e  del  Nucleo  antisofisticazione  e  sanita'
dell'Arma dei carabinieri.
  2. Al fine di garantire efficaci interventi di controllo nonche' la
migliore   utilizzazione   delle   risorse  disponibili,  gli  uffici
veterinari per gli adempimenti  CEE  e  i  servizi  veterinari  delle
regioni  a  statuto  ordinario e speciale, delle province autonome di
Trento e Bolzano cooperano reciprocamente per gli adempimenti di  cui
all'art.  4,  garantendo  lo  scambio di notizie e dati relativi alle
attivita' veterinarie di propria competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 1993
                                              Il Ministro: DE LORENZO