Art. 7. 1. Gli uffici di cui all'art. 1 si avvalgono, ove necessario e per gli adempimenti di cui al presente decreto, dell'intervento degli istituti zooprofilattici sperimentali, di altri istituti e laboratori pubblici autorizzati e del Nucleo antisofisticazione e sanita' dell'Arma dei carabinieri. 2. Al fine di garantire efficaci interventi di controllo nonche' la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE e i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano cooperano reciprocamente per gli adempimenti di cui all'art. 4, garantendo lo scambio di notizie e dati relativi alle attivita' veterinarie di propria competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 1993 Il Ministro: DE LORENZO