Art. 2. 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, determinata sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e' concessa ai proprietari degli animali della specie bufalina abbattuti secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2.