Art. 2.
  1.  L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 2
giugno 1988, n. 218, determinata sulla base dei criteri previsti  dal
decreto   ministeriale  20  luglio  1989,  n.  298,  e'  concessa  ai
proprietari degli animali della  specie  bufalina  abbattuti  secondo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2.