Art. 10. Criteri di vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza e' esercitata, in conformita' alle normative vigenti, nei confronti di tutte le sedi operative per tossicodipendenti iscritte nell'albo regionale, qualunque sia la loro qualificazione giuridica. La vigilanza e' finalizzata ad accertare l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di assistenza sociale e sanitaria, il rispetto dei diritti degli utenti, la rispondenza ai requisiti igienico- sanitari ed edilizi imposti dalle vigenti normative, la permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione nell'albo. 2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti, sugli ospiti, sul personale, sull'alimentazione e sull'idoneita' della struttura edilizia e' esercitata, secondo le rispettive competenze, dal comune o dall'unita' sanitaria locale. 3. L'attivita' di vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie, almeno annuali, e straordinarie alla sede operativa. Il responsabile della struttura deve essere ascoltato in relazione alle visite effettuate e puo' presentare all'unita' sanitaria locale memorie scritte in ordine alle stesse. Le inosservanze riscontrate devono essere immediatamente comunicate alla regione per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. 4. Ogni sede operativa trasmette annualmente alla regione e all'unita' sanitaria locale competente territorialmente il bilancio di previsione nonche' il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.