Art. 10.
                        Criteri di vigilanza
  1.  L'attivita'  di  vigilanza  e'  esercitata, in conformita' alle
normative vigenti, nei confronti  di  tutte  le  sedi  operative  per
tossicodipendenti iscritte nell'albo regionale, qualunque sia la loro
qualificazione  giuridica.  La  vigilanza e' finalizzata ad accertare
l'osservanza degli adempimenti previsti  dalla  normativa  statale  e
regionale  in  materia di assistenza sociale e sanitaria, il rispetto
dei diritti degli  utenti,  la  rispondenza  ai  requisiti  igienico-
sanitari  ed  edilizi  imposti dalle vigenti normative, la permanenza
delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo  all'iscrizione
nell'albo.
  2.  La  vigilanza  igienico-sanitaria sugli ambienti, sugli ospiti,
sul personale, sull'alimentazione e  sull'idoneita'  della  struttura
edilizia  e' esercitata, secondo le rispettive competenze, dal comune
o dall'unita' sanitaria locale.
  3. L'attivita' di vigilanza si esplica mediante  visite  periodiche
ordinarie,  almeno  annuali,  e straordinarie alla sede operativa. Il
responsabile della struttura deve essere ascoltato in relazione  alle
visite  effettuate  e  puo'  presentare  all'unita'  sanitaria locale
memorie scritte in ordine alle stesse.  Le  inosservanze  riscontrate
devono  essere  immediatamente comunicate alla regione per l'adozione
degli eventuali provvedimenti di competenza.
  4.  Ogni  sede  operativa  trasmette  annualmente  alla  regione  e
all'unita'  sanitaria  locale competente territorialmente il bilancio
di  previsione  nonche'  il  conto  consuntivo  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo.