Art. 11. Cancellazione dall'albo 1. La cancellazione dall'albo e' disposta con decreto, sentita l'unita' sanitaria locale competente, qualora si accerti: a) il venir meno dei requisiti minimi ed il responsabile della sede operativa, previamente diffidato, non abbia provveduto agli adeguamenti necessari nel termine assegnato; b) la sussistenza di gravi carenze di funzionamento o la violazione di norme di legge o di regolamento, con pregiudizio per gli utenti o per gli operatori. 2. La regione trasmette copia del provvediento di cancellazione dall'albo all'unita' sanitaria locale e al comune nel cui territorio e' ubicata la sede operativa. 3. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all'albo o avverso il provvedimento di cancellazione e' ammesso il ricorso al T.A.R.