Art. 11.
                       Cancellazione dall'albo
  1.  La  cancellazione  dall'albo  e'  disposta con decreto, sentita
l'unita' sanitaria locale competente, qualora si accerti:
    a) il venir meno dei requisiti minimi ed  il  responsabile  della
sede  operativa,  previamente  diffidato,  non  abbia provveduto agli
adeguamenti necessari nel termine assegnato;
    b)  la  sussistenza  di  gravi  carenze  di  funzionamento  o  la
violazione  di  norme  di legge o di regolamento, con pregiudizio per
gli utenti o per gli operatori.
  2. La regione trasmette copia  del  provvediento  di  cancellazione
dall'albo  all'unita' sanitaria locale e al comune nel cui territorio
e' ubicata la sede operativa.
  3. Avverso il provvedimento di diniego  di  iscrizione  all'albo  o
avverso  il  provvedimento  di cancellazione e' ammesso il ricorso al
T.A.R.