Art. 12. Poteri sostitutivi della regione 1. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attivita' istruttoria e di vigilanza, la regione assegna all'unita' sanitaria locale un termine per provvedere, determinato in relazione alla gravita' della situazione. In caso di ulteriore inerzia la regione, avvalendosi di propri dipendenti o di dipendenti di altra unita' sanitaria locale o di enti locali, che siano in possesso di adeguate esperienze in relazione all'attivita' di vigilanza da svolgere, all'uopo designati con decreto del presidente della giunta regionale, si sostituisce alla unita' sanitaria locale inadempiente nell'esercizio delle attivita' di controllo necessarie a verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo e il buon funzionamento della sede operativa.