Art. 12.
                  Poteri sostitutivi della regione
  1.  In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti  l'attivita'  istruttoria  e  di  vigilanza,  la  regione
assegna  all'unita'  sanitaria  locale  un  termine  per  provvedere,
determinato in relazione alla gravita' della situazione. In  caso  di
ulteriore  inerzia  la regione, avvalendosi di propri dipendenti o di
dipendenti di altra unita' sanitaria locale o  di  enti  locali,  che
siano  in  possesso di adeguate esperienze in relazione all'attivita'
di  vigilanza  da  svolgere,  all'uopo  designati  con  decreto   del
presidente   della  giunta  regionale,  si  sostituisce  alla  unita'
sanitaria locale inadempiente nell'esercizio delle attivita'
di controllo necessarie a verificare la permanenza dei requisiti  per
l'iscrizione all'albo e il buon funzionamento della sede operativa.