Art. 2. Requisiti soggettivi 1. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso, da parte dell'ente ausiliario, della personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o della qualita' di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile ovvero di organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, o di cooperativa sociale, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, purche' iscritte nei rispettivi registri o albi, ove istituiti.