Art. 2.
                        Requisiti soggettivi
  1.  L'iscrizione  all'albo  e'  subordinata  al  possesso, da parte
dell'ente  ausiliario,  della  personalita'  giuridica   di   diritto
pubblico  o  privato  o della qualita' di associazione riconosciuta o
riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile
ovvero di organizzazione di volontariato costituita  ai  sensi  della
legge  11  agosto  1991,  n.  266, o di cooperativa sociale, ai sensi
della legge 8 novembre 1991, n. 381, purche' iscritte nei  rispettivi
registri o albi, ove istituiti.