Art. 3. Requisiti strutturali 1. Tutte le sedi operative devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme legislative e regolamentari nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi ed in genere di sicurezza, relativamente alla destinazione d'uso e per la capienza massima richiesta. E' a carico del richiedente l'iscrizione dimostrare il possesso delle licenze, concessioni o autorizzazioni prescritte. 2. Le sedi operative residenziali e semiresidenziali possono essere ubicate sia in aree di insediamento abitativo che in aree rurali e comunque in zona salubre. 3. La capacita' ricettiva delle sedi operative non puo' essere inferiore a otto ospiti tossicodipendenti e, di norma, non superiore a trenta. Le sedi con capacita' ricettiva superiore a trenta ospiti dovranno organizzare la loro attivita' terapeutica in moduli non superiori a trenta unita'. Le sedi operative esistenti dovranno adeguarsi alle indicazioni predette entro il termine massimo di due anni. 4. In ogni struttura residenziale, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle specifiche normative regionali e locali, devono essere garantiti i seguenti requisiti minimi: a) camera da letto con massimo di otto posti; b) locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti; c) locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici; d) locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa; e) lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti; f) locali e servizi per il responsabile della struttura e per gli operatori; g) locali per attivita' riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalita' di intervento previste nel progetto riabilitativo. Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo. 5. Per le strutture semiresidenziali devono essere garantiti i requisiti minimi indicati nel precedente comma 4, ad eccezione di quanto precisato alle lettere a), b) ed e), ferma restando l'esigenza di dotare la struttura di un numero di servizi igienici adeguato. 6. Possono essere iscritte con riserva all'albo di cui all'art. 1 le sedi operative degli enti ausiliari, gia' iscritte all'albo provvisorio regionale i cui locali non siano in possesso di alcuni requisiti di cui ai precedenti comma e che, per motivate esigenze tecniche da enunciarsi nella domanda di iscrizione, non possano essere immediatamente adeguati. L'adeguamento deve comunque avvenire entro il termine fissato dalla regione all'atto della iscrizione e comunque non oltre il termine massimo di tre anni, trascorsi i quali, senza che siano state eliminate le irregolarita' strutturali, l'iscrizione con riserva della sede e' revocata.