Art. 3.
                        Requisiti strutturali
  1.  Tutte le sedi operative devono essere in possesso dei requisiti
previsti dalle norme legislative e regolamentari nazionali, regionali
e  comunali  vigenti  in  materia  edilizia,  igienico-sanitaria,  di
prevenzione  incendi  ed  in  genere di sicurezza, relativamente alla
destinazione d'uso e per la capienza massima richiesta. E'  a  carico
del  richiedente  l'iscrizione  dimostrare il possesso delle licenze,
concessioni o autorizzazioni prescritte.
  2. Le sedi operative residenziali e semiresidenziali possono essere
ubicate sia in aree di insediamento abitativo che in  aree  rurali  e
comunque in zona salubre.
  3.  La  capacita'  ricettiva  delle  sedi operative non puo' essere
inferiore a otto ospiti tossicodipendenti e, di norma, non  superiore
a  trenta.  Le sedi con capacita' ricettiva superiore a trenta ospiti
dovranno organizzare la loro  attivita'  terapeutica  in  moduli  non
superiori  a  trenta  unita'.  Le  sedi  operative esistenti dovranno
adeguarsi alle indicazioni predette entro il termine massimo  di  due
anni.
  4.  In  ogni  struttura  residenziale,  fatte salve le prescrizioni
derivanti dalle  specifiche  normative  regionali  e  locali,  devono
essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
    a) camera da letto con massimo di otto posti;
    b) locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
    c)  locali  per  pranzo  e  soggiorno commisurati al numero degli
ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;
    d) locali per cucina e dispensa adeguati al numero  degli  ospiti
della sede operativa;
    e) lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti;
    f) locali e servizi per il responsabile della struttura e per gli
operatori;
    g)  locali  per  attivita'  riabilitative  adeguati al numero dei
posti  ed  alle  modalita'  di  intervento  previste   nel   progetto
riabilitativo.
  Tutti  i  locali  dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo
anche la personalizzazione dello spazio fisico,  compatibilmente  con
il progetto riabilitativo.
  5.  Per  le  strutture  semiresidenziali  devono essere garantiti i
requisiti minimi indicati nel precedente comma  4,  ad  eccezione  di
quanto precisato alle lettere a), b) ed e), ferma restando l'esigenza
di dotare la struttura di un numero di servizi igienici adeguato.
  6.  Possono  essere iscritte con riserva all'albo di cui all'art. 1
le sedi  operative  degli  enti  ausiliari,  gia'  iscritte  all'albo
provvisorio  regionale  i  cui locali non siano in possesso di alcuni
requisiti di cui ai precedenti comma e  che,  per  motivate  esigenze
tecniche  da  enunciarsi  nella  domanda  di  iscrizione, non possano
essere immediatamente adeguati. L'adeguamento deve comunque  avvenire
entro  il  termine  fissato dalla regione all'atto della iscrizione e
comunque non oltre il termine massimo di tre anni, trascorsi i quali,
senza   che  siano  state  eliminate  le  irregolarita'  strutturali,
l'iscrizione con riserva della sede e' revocata.