Art. 4. Requisiti funzionali 1. L'attivita' educativo-assistenziale deve essere svolta in conformita' al progetto riabilitativo e al regolamento interno di ciascuna sede operativa, residenziale o semiresidenziale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche regionali. 2. Il progetto riabilitativo, in relazione alle finalita' proprie della sede operativa, deve ispirarsi ai seguenti criteri ed obiettivi: a) rispettare i fondamentali diritti della persona ed escludere nelle diverse fasi dell'intervento ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarieta' dell'accesso e della permanenza nella struttura; b) promuovere il raggiungimento, da parte dei soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di maturita' e di autonomia; c) descrivere la metodologia degli interventi con riferimento ai princi'pi informatori dell'attivita' degli operatori, alla definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento del progetto riabilitativo, alla descrizione degli interventi di carattere psicologico, educativo e sociale predisposti, alle modalita' di utilizzo del personale e delle attrezzature per l'effettuazione del progetto stesso; d) indicare i posti eventualmente riservati ai minori; e) indicare i posti eventualmente riservati o disponibili alle misure alternative alla detenzione e agli arresti domiciliari, evidenziando la eventuale destinazione degli stessi all'area degli adulti, dei minori e dei giovani-adulti con le conseguenti specificita'. 3. Il regolamento interno deve prevedere espressamente: a) la garanzia che gli utenti, al momento della ammissione, siano informati sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si richiede il rispetto e di'ano il proprio assenso. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne il suo assenso e' convalidato da chi esercita la potesta' parentale; b) le modalita' di ammissione, di fruizione del servizio e di dimissione; c) le regole di vita comunitaria, anche con riguardo alle norme comportamentali per i tossicodipendenti ammessi alle strutture e affetti da forme potenzialmente infettive; d) le prestazioni e i servizi forniti agli ospiti; e) le attivita' educative e riabilitative regolarmente svolte; f) il divieto per l'ente ausiliario di richiedere, oltre alle rette, anticipazioni o contributi finanziari ai soggetti ospitati per effetto di convenzione ovvero alle loro famiglie. 4. Tutte le sedi operative, sia residenziali che semiresidenziali, devono inoltre: a) utilizzare una cartella personale degli utenti; b) provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni secondo le normative vigenti per gli ospiti e gli operatori; c) garantire, anche con l'eventuale apporto degli ospiti, una efficace organizzazione delle attivita' connesse alla pulizia dei locali, alla cucina, alla lavanderia. Tale organizzazione deve essere garantita anche nelle strutture semiresidenziali, in relazione ai tempi di apertura e agli specifici interventi effettuati.