Art. 4.
                        Requisiti funzionali
  1.   L'attivita'  educativo-assistenziale  deve  essere  svolta  in
conformita' al progetto riabilitativo e  al  regolamento  interno  di
ciascuna  sede  operativa,  residenziale  o semiresidenziale, tenendo
conto delle indicazioni programmatiche regionali.
  2. Il progetto riabilitativo, in relazione alle  finalita'  proprie
della   sede   operativa,  deve  ispirarsi  ai  seguenti  criteri  ed
obiettivi:
    a) rispettare i fondamentali diritti della persona  ed  escludere
nelle  diverse fasi dell'intervento ogni forma di coercizione fisica,
psichica e morale garantendo la volontarieta'  dell'accesso  e  della
permanenza nella struttura;
    b)  promuovere  il raggiungimento, da parte dei soggetti inseriti
nella struttura, di uno stato di maturita' e di autonomia;
    c) descrivere la metodologia degli interventi con riferimento  ai
princi'pi    informatori   dell'attivita'   degli   operatori,   alla
definizione delle fasi e dei tempi  complessivi  di  svolgimento  del
progetto   riabilitativo,   alla   descrizione  degli  interventi  di
carattere  psicologico,  educativo  e   sociale   predisposti,   alle
modalita'   di  utilizzo  del  personale  e  delle  attrezzature  per
l'effettuazione del progetto stesso;
    d) indicare i posti eventualmente riservati ai minori;
    e) indicare i posti eventualmente riservati  o  disponibili  alle
misure  alternative  alla  detenzione  e  agli  arresti  domiciliari,
evidenziando la eventuale destinazione degli  stessi  all'area  degli
adulti,   dei   minori   e  dei  giovani-adulti  con  le  conseguenti
specificita'.
  3. Il regolamento interno deve prevedere espressamente:
    a) la garanzia che gli utenti, al momento della ammissione, siano
informati sugli obiettivi  del  progetto  riabilitativo,  sui  metodi
adottati,  sulle  regole  di  cui si richiede il rispetto e di'ano il
proprio assenso. Nel caso in cui il soggetto  sia  minorenne  il  suo
assenso e' convalidato da chi esercita la potesta' parentale;
    b)  le  modalita'  di  ammissione, di fruizione del servizio e di
dimissione;
    c) le regole di vita comunitaria, anche con riguardo  alle  norme
comportamentali  per  i  tossicodipendenti  ammessi  alle strutture e
affetti da forme potenzialmente infettive;
    d) le prestazioni e i servizi forniti agli ospiti;
    e) le attivita' educative e riabilitative regolarmente svolte;
    f) il divieto per l'ente ausiliario  di  richiedere,  oltre  alle
rette, anticipazioni o contributi finanziari ai soggetti ospitati per
effetto di convenzione ovvero alle loro famiglie.
  4.  Tutte le sedi operative, sia residenziali che semiresidenziali,
devono inoltre:
    a) utilizzare una cartella personale degli utenti;
    b)  provvedere  alla  copertura  dei  rischi da infortuni o danni
secondo le normative vigenti per gli ospiti e gli operatori;
    c) garantire, anche con l'eventuale  apporto  degli  ospiti,  una
efficace  organizzazione  delle  attivita'  connesse alla pulizia dei
locali, alla cucina, alla lavanderia. Tale organizzazione deve essere
garantita anche nelle strutture  semiresidenziali,  in  relazione  ai
tempi di apertura e agli specifici interventi effettuati.