Art. 5.
                          P e r s o n a l e
  1. Ogni struttura deve possedere un organico di personale adeguato,
in numero e qualita', alla tipologia dell'intervento praticato.
  2.  Ai fini di garantire l'uniformita' degli interventi su tutto il
territorio nazionale e la corrispondente qualita' delle  prestazioni,
il personale operante in ogni struttura deve essere in possesso di un
adeguato livello di professionalita', certificato, ove richiesto, dai
titoli  di  studio e qualifiche professionali conformi alle normative
nazionali e regionali vigenti.
  3. Per le sedi operative la cui attivita' e' riconducibile all'area
pedagogico-riabilitativa l'organico del  personale  non  deve  essere
inferiore  a  due  operatori  a  tempo  pieno,  con impegno di almeno
trentasei ore settimanali di  servizio,  per  ogni  gruppo  di  venti
ospiti  e  per  successivi  gruppi  fino  a venti quando si tratti di
strutture residenziali ovvero per ogni gruppo di venticinque ospiti e
per  successivi  gruppi  fino  a  venticinque  quando  si  tratti  di
strutture semiresidenziali. Almeno uno di detti operatori deve essere
in  possesso della qualifica professionale di educatore, o assistente
sociale, o psicologo, o sociologo,  o  pedagogista,  o  medico  o  di
titoli  equipollenti  mentre  il  secondo  operatore  deve  essere in
possesso  almeno  del  diploma  di  scuola  media  inferiore  e  aver
acquisito una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore.
Qualora   i   predetti   operatori  abbiano  effettuato  un  percorso
riabilitativo, questo deve essere stato completato con esito positivo
da almeno un anno.
  4. Per le sedi operative la cui attivita' e' riconducibile all'area
terapeutico-riabilitativa l'organico del personale  non  deve  essere
inferiore  a  due  operatori  a  tempo  pieno,  con impegno di almeno
trentasei ore  settimanali  di  servizio,  per  ogni  gruppo  fino  a
quindici  e  per  successivi  gruppi fino a quindici ospiti quando si
tratti di strutture residenziali ovvero per ogni gruppo fino a  venti
ospiti  e  per  successivi  gruppi  fino  a venti quando si tratti di
strutture semiresidenziali. Detti operatori devono essere in possesso
della qualifica di educatore, o assistente sociale,  o  psicologo,  o
sociologo, o pedagogista, o medico o di titoli equipollenti.
  5.   La   continuita'  della  presenza  assistenziale  deve  essere
assicurata nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, nelle
strutture  residenziali,  avvalendosi  anche  dell'apporto  di  altri
operatori  dipendenti,  volontari o obiettori, adeguatamente formati.
Per ogni modulo operativo di cui al  precedente  art.  3,  nelle  ore
diurne deve essere assicurata la presenza contemporanea di almeno due
operatori,   dei  quali  almeno  uno  in  possesso  delle  qualifiche
professionali sopra indicate.
  6.  L'ente  ausiliario  deve  assicurare  programmi  periodici   di
aggiornamento   per   i   propri   operatori,   anche   mediante   la
partecipazione ai programmi di aggiornamento organizzati dalle unita'
sanitarie locali o dalle regioni. Deve inoltre assicurare  un  idoneo
progetto   annuale  di  supervisione  da  attuare  con  l'impiego  di
qualificati  esperti  che  non  appartengano  al nucleo gestionale ed
educativo della sede operativa.