Art. 5. P e r s o n a l e 1. Ogni struttura deve possedere un organico di personale adeguato, in numero e qualita', alla tipologia dell'intervento praticato. 2. Ai fini di garantire l'uniformita' degli interventi su tutto il territorio nazionale e la corrispondente qualita' delle prestazioni, il personale operante in ogni struttura deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalita', certificato, ove richiesto, dai titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative nazionali e regionali vigenti. 3. Per le sedi operative la cui attivita' e' riconducibile all'area pedagogico-riabilitativa l'organico del personale non deve essere inferiore a due operatori a tempo pieno, con impegno di almeno trentasei ore settimanali di servizio, per ogni gruppo di venti ospiti e per successivi gruppi fino a venti quando si tratti di strutture residenziali ovvero per ogni gruppo di venticinque ospiti e per successivi gruppi fino a venticinque quando si tratti di strutture semiresidenziali. Almeno uno di detti operatori deve essere in possesso della qualifica professionale di educatore, o assistente sociale, o psicologo, o sociologo, o pedagogista, o medico o di titoli equipollenti mentre il secondo operatore deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore e aver acquisito una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore. Qualora i predetti operatori abbiano effettuato un percorso riabilitativo, questo deve essere stato completato con esito positivo da almeno un anno. 4. Per le sedi operative la cui attivita' e' riconducibile all'area terapeutico-riabilitativa l'organico del personale non deve essere inferiore a due operatori a tempo pieno, con impegno di almeno trentasei ore settimanali di servizio, per ogni gruppo fino a quindici e per successivi gruppi fino a quindici ospiti quando si tratti di strutture residenziali ovvero per ogni gruppo fino a venti ospiti e per successivi gruppi fino a venti quando si tratti di strutture semiresidenziali. Detti operatori devono essere in possesso della qualifica di educatore, o assistente sociale, o psicologo, o sociologo, o pedagogista, o medico o di titoli equipollenti. 5. La continuita' della presenza assistenziale deve essere assicurata nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, nelle strutture residenziali, avvalendosi anche dell'apporto di altri operatori dipendenti, volontari o obiettori, adeguatamente formati. Per ogni modulo operativo di cui al precedente art. 3, nelle ore diurne deve essere assicurata la presenza contemporanea di almeno due operatori, dei quali almeno uno in possesso delle qualifiche professionali sopra indicate. 6. L'ente ausiliario deve assicurare programmi periodici di aggiornamento per i propri operatori, anche mediante la partecipazione ai programmi di aggiornamento organizzati dalle unita' sanitarie locali o dalle regioni. Deve inoltre assicurare un idoneo progetto annuale di supervisione da attuare con l'impiego di qualificati esperti che non appartengano al nucleo gestionale ed educativo della sede operativa.