Art. 9.
                        Iscrizione nell'albo
  1.  L'iscrizione  nell'albo  e' disposta con decreto pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione. Della
avvenuta iscrizione e' data  comunicazione,  oltre  che  al  soggetto
interessato, all'unita' sanitaria locale competente per territorio.
  2.  Qualsiasi  mutamento  significativo  dell'assetto  strutturale,
funzionale e della capacita'  di  accoglienza  delle  sedi  operative
residenziali, successivamente all'iscrizione all'albo, e' soggetto ad
ulteriore   specifico   provvedimento   di   autorizzazione,   previa
documentata richiesta da parte dell'ente gestore.