Art. 9. Iscrizione nell'albo 1. L'iscrizione nell'albo e' disposta con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. Della avvenuta iscrizione e' data comunicazione, oltre che al soggetto interessato, all'unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. Qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacita' di accoglienza delle sedi operative residenziali, successivamente all'iscrizione all'albo, e' soggetto ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione, previa documentata richiesta da parte dell'ente gestore.