Art. 3. E' consentita l'importazione delle seguenti categorie di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe: carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici della specie bovina, provenienti dalla regione veterinaria del Mashonaland occidentale, dalla regione veterinaria del Mashonaland orientale, dalla regione veterinaria del Makoni, e della provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zwishavane e Mberengwa, le quali rispondono ai requisiti del certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello riportato all'allegato 3. Le carni fresche disossate di cui al precedente comma non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione. E' vietata l'importazione dallo Zimbabwe di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle previste in questo articolo.