Art. 3.
  E' consentita l'importazione  delle  seguenti  categorie  di  carni
fresche provenienti dallo Zimbabwe:
   carni  fresche  disossate,  ad  esclusione  delle  frattaglie,  di
animali domestici della  specie  bovina,  provenienti  dalla  regione
veterinaria  del  Mashonaland  occidentale, dalla regione veterinaria
del Mashonaland orientale, dalla regione veterinaria  del  Makoni,  e
della provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zwishavane
e  Mberengwa,  le  quali  rispondono  ai requisiti del certificato di
polizia sanitaria redatto secondo il modello  riportato  all'allegato
3.  Le carni fresche disossate di cui al precedente comma non possono
essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima  che
siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.
  E'   vietata   l'importazione   dallo  Zimbabwe  di  carni  fresche
appartenenti  a  categorie  diverse  da  quelle  previste  in  questo
articolo.