Art. 5. E' autorizzata l'importazione dalla Slovenia delle seguenti categorie di carni fresche: a) carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 6; b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti previsti nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 7. E' vietata l'importazione dalla Slovenia di carni fresche di specie diverse da quelle elencate alle lettere a) e b) del presente articolo.