Art. 5.
  E'  autorizzata  l'importazione  dalla  Slovenia   delle   seguenti
categorie di carni fresche:
    a)  carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina
e caprina, che posseggano i requisiti  indicati  nel  certificato  di
polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 6;
    b)   carni  fresche  di  solipedi  domestici,  che  posseggano  i
requisiti previsti nel certificato di polizia  sanitaria  redatto  in
conformita' dell'allegato 7.
  E' vietata l'importazione dalla Slovenia di carni fresche di specie
diverse  da  quelle  elencate  alle  lettere  a)  e  b)  del presente
articolo.