Art. 7.
  1. E' consentita l'importazione  dalla  Polonia,  Cecoslovacchia  e
Romania, delle seguenti categorie di carni fresche:
    a)  carni  fresche  di animali domestici appartenenti alle specie
bovina, ovina e caprina  che  posseggano  i  requisiti  indicati  nel
certificato   di   polizia   sanitaria   corrispondente   al  modello
dell'allegato 10;
    b) carni fresche di solipedi domestici che posseggano i requisiti
previsti nel  certificato  di  polizia  sanitaria  corrispondente  al
modello previsto nell'allegato 11 che deve accompagnare l'invio.
  2.  E' vietata l'importazione di carni fresche di specie diverse da
quelle indicate nel punto 1 del presente articolo.