Art. 7. 1. E' consentita l'importazione dalla Polonia, Cecoslovacchia e Romania, delle seguenti categorie di carni fresche: a) carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, ovina e caprina che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria corrispondente al modello dell'allegato 10; b) carni fresche di solipedi domestici che posseggano i requisiti previsti nel certificato di polizia sanitaria corrispondente al modello previsto nell'allegato 11 che deve accompagnare l'invio. 2. E' vietata l'importazione di carni fresche di specie diverse da quelle indicate nel punto 1 del presente articolo.