ALLEGATO 3 CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA relativo a carni fresche disossate (1), escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunita' economica europea Paese di destinazione:............................................... Numero del certificato di sanita' (2):............................... Paese speditore: Zimbabwe (regioni veterinarie del Mashonaland occidentale, del Mashonaland orientale e del Makoni e nella provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa). Ministero: .......................................................... Dipartimento:........................................................ Riferimenti:......................................................... (facoltativo) I. Identificazione delle carni: Carni di animali domestici della specie bovina: Natura dei prezzi(3):................................................ Natura dell'imballaggio:............................................. Numero dei pezzi o degli imballaggi.................................. Peso netto: ......................................................... II. Provenienza delle carni: Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i macello(i) riconosciuto(i):.......................................... Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):...................... Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):......................... III. Destinazione delle carni: Le carni sono spedite da: ........................................... (luogo di spedizione) a:................................................................... (Paese e luogo di destinazione) Col seguente mezzo di trasporto (4):................................. Nome e indirizzo dello speditore:.................................... Nome e indirizzo del destinatario:................................... IV. Attestato di sanita': Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1. Le carni fresche disossate di animali domestici sopra descritte derivano: a) da animali nati e allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che hanno soggiornato per almeno 12 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di eta' inferiore a 12 mesi nelle regioni veterinarie del Mashonaland occidentale, del Mashonaland orientale e del Makoni e nella provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa; b) da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza, vale a dire la lettera "L" per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte settentrionale, le lettere "HL" per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte meridionale, la lettera "H" per la regione veterinaria del Mashonaland orientale, le lettere "UM" per la regione veterinaria del Makoni e le lettere "J" ou "JJ" per la provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa; c) da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti 12 mesi; d) da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunita' economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico; e) da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremita', non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica; f) da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunita' europea; g) da animali macellati tra il ................. e il .............. (date della macellazione). 2. Le carni fresche disossate sopra descritte: a) derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2C per almeno 24 ore; b) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili; c) sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunita' economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini). Fatto a ...................... .................... (luogo) (data) Bollo ........................................................ (firma del veterinario ufficiale) ...................................................... (nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) -------------------------------------------------------- (1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, escluse le frattaglie, che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo. (2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE. (3) E' autorizzata esclusivamente l'importazione della carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili. (4) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.