(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 3
                  CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA
relativo a carni fresche disossate (1),  escluse  le  frattaglie,  di
animali  domestici  della  specie  bovina,  destinate alla spedizione
verso la Comunita' economica europea
Paese di destinazione:...............................................
Numero del certificato di sanita' (2):...............................
Paese  speditore:  Zimbabwe  (regioni  veterinarie  del   Mashonaland
occidentale, del Mashonaland orientale e del Makoni e nella provincia
del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa).
Ministero: ..........................................................
Dipartimento:........................................................
Riferimenti:.........................................................
                                 (facoltativo)
I. Identificazione delle carni:
Carni di animali domestici della specie bovina:
Natura dei prezzi(3):................................................
Natura dell'imballaggio:.............................................
Numero dei pezzi o degli imballaggi..................................
Peso netto: .........................................................
II. Provenienza delle carni:
Indirizzo(i)  e  numero(i)  di  riconoscimento  veterinario (2) del/i
macello(i) riconosciuto(i):..........................................
Indirizzo(i) e numero(i)  di  riconoscimento  veterinario  (2)  del/i
laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):......................
Indirizzo(i)  e  numero(i)  di  riconoscimento  veterinario (2) del/i
magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):.........................
III. Destinazione delle carni:
Le carni sono spedite da: ...........................................
                                      (luogo di spedizione)
a:...................................................................
                      (Paese e luogo di destinazione)
Col seguente mezzo di trasporto (4):.................................
Nome e indirizzo dello speditore:....................................
Nome e indirizzo del destinatario:...................................
IV. Attestato di sanita':
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:
1. Le carni fresche disossate di animali  domestici  sopra  descritte
derivano:
 a) da animali nati e allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che
   hanno  soggiornato  per  almeno  12 mesi prima della macellazione,
   ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali  di  eta'
   inferiore  a  12  mesi  nelle  regioni veterinarie del Mashonaland
   occidentale, del  Mashonaland  orientale  e  del  Makoni  e  nella
   provincia  del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e
   Mberengwa;
 b) da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti,
   portano  un  marchio  che  indica   la   rispettiva   regione   di
   provenienza, vale a dire la lettera "L" per la regione veterinaria
   del  Mashonaland  occidentale, la parte settentrionale, le lettere
   "HL" per la regione veterinaria del  Mashonaland  occidentale,  la
   parte  meridionale,  la lettera "H" per la regione veterinaria del
   Mashonaland orientale, le lettere "UM" per la regione  veterinaria
   del Makoni e le lettere "J" ou "JJ" per la provincia del Midlands,
   salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa;
 c) da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica
   nei precedenti 12 mesi;
 d) da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa
   della  macellazione  in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con
   animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle  decisioni
   della  Comunita'  economica  europea  in vigore per l'esportazione
   delle rispettive carni verso uno Stato  membro  e,  se  essi  sono
   stati  trasportati  con  veicoli  o  contenitori  previa pulizia e
   disinfezione di questi ultimi prima del carico;
 e) da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem
   presso  il  macello  effettuata  nelle  24   ore   precedenti   la
   macellazione,  incluso  esame  della bocca e delle estremita', non
   hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;
 f) da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le
   cui  carni  non   rispondono   alle   condizioni   richieste   per
   l'esportazione verso la Comunita' europea;
 g) da animali macellati tra il ................. e il ..............
   (date della macellazione).
2. Le carni fresche disossate sopra descritte:
 a) derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del
   disossamento  sono  state lasciate maturare a temperatura ambiente
   superiore a 2›C per almeno 24 ore;
 b) sono state private delle principali ghiandole linfatiche
   accessibili;
 c) sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione,
   disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente  separate
   da   quelle   non   rispondenti   alle  condizioni  richieste  per
   l'esportazione verso uno Stato membro  stabilite  dalle  decisioni
   della  Comunita' economica europea in vigore per l'esportazione di
   carni verso uno  Stato  membro  (eccetto  le  carni  imballate  in
   scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).
          Fatto a ......................         ....................
                          (luogo)                        (data)
Bollo        ........................................................
                         (firma del veterinario ufficiale)
         ......................................................
        (nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica
                           del firmatario)
      --------------------------------------------------------
(1)  Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali
domestici della specie bovina, escluse le frattaglie, che  non  hanno
subito  alcun  trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono
tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza  l'importazione
di  carni  fresche  per usi diversi dal consumo umano in applicazione
dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.
(3) E' autorizzata esclusivamente l'importazione della carni  fresche
ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, da cui
siano  state  esportate  tutte  le  ossa  e  le  principali ghiandole
linfatiche accessibili.
(4)  Per  i  carri  ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di
immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le  navi  il
nome.