IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo; Considerato che lo stesso art. 5, comma 3, stabilisce che le condizioni di scadenza e di tasso di interesse relative alle operazioni predette sono determinate con decreti del Ministro del tesoro; Ritenuto necessario, in attuazione al citato decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993, procedere alla regolamentazione delle condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere; Decreta: Art. 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere, nel 1993, obbligazioni per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993, nei limiti di compatibilita' di bilancio indicati dal comma 9 dello stesso articolo. Le obbligazioni, denominate in lire italiane, hanno durata quinquennale con inizio il 1 aprile 1993 e scadenza il 1 aprile 1998. Le obbligazioni fruttano interessi semestrali determinati con il meccanismo di calcolo di cui al successivo art. 3 e sono emesse al prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale. Il possessore di un titolo o di una cedola deteriorati che non siano piu' idonei alla circolazione, ma siano sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un titolo o una cedola equivalente contro la restituzione del valore deteriorato e il rimborso delle spese. I segni caratteristici dei titoli saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. Le caratteristiche finanziarie di cui al presente articolo nonche' i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 vengono riportati sul retro dei titoli.