IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19  dicembre 1992, n. 487, convertito con
modificazioni  dalla  legge  17  febbraio  1993,   n.   33,   recante
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM";
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato  decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza
la  Cassa  depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre
prestiti per un controvalore di non meno di  lire  9.000  miliardi  e
comunque  nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al comma
9 del medesimo articolo;
  Considerato che lo stesso  art.  5,  comma  3,  stabilisce  che  le
condizioni  di  scadenza  e  di  tasso  di  interesse  relative  alle
operazioni predette sono determinate con  decreti  del  Ministro  del
tesoro;
  Ritenuto  necessario,  in  attuazione  al  citato  decreto-legge n.
487/1992  convertito  dalla  legge   n.   33/1993,   procedere   alla
regolamentazione delle condizioni di scadenza e di tasso di interesse
delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad
emettere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere, nel 1993,
obbligazioni per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge  n.
487/1992   convertito   dalla   legge   n.  33/1993,  nei  limiti  di
compatibilita'  di  bilancio  indicati  dal  comma  9  dello   stesso
articolo.
  Le   obbligazioni,   denominate  in  lire  italiane,  hanno  durata
quinquennale con inizio il 1› aprile 1993 e  scadenza  il  1›  aprile
1998.
  Le  obbligazioni  fruttano  interessi semestrali determinati con il
meccanismo di calcolo di cui al successivo art. 3 e  sono  emesse  al
prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.
  Il  possessore  di  un  titolo  o di una cedola deteriorati che non
siano  piu'  idonei   alla   circolazione,   ma   siano   sicuramente
identificabili,  ha  diritto  di  ottenere  un  titolo  o  una cedola
equivalente contro  la  restituzione  del  valore  deteriorato  e  il
rimborso delle spese.
  I  segni caratteristici dei titoli saranno stabiliti con successivo
decreto ministeriale.
  Le caratteristiche finanziarie di cui al presente articolo  nonche'
i  successivi  articoli  3,  4, 5 e 6 vengono riportati sul retro dei
titoli.