Art. 2.
  I  certificati  obbligazionari  hanno  il taglio unitario da lire 1
milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei  tagli  da  1
milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni,
1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.
  I  certificati obbligazionari di taglio compreso fra 5 milioni e 10
miliardi  di  capitale  nominale  potranno   essere   frazionati   in
certificati di taglio inferiore.
  Il  rilascio dei titoli di cui al presente decreto sara' effettuato
per importi debitamente arrotondati per difetto al milione  inferiore
con le modalita' di cui al successivo art. 7.
  Con  successivo  decreto  del  Ministro del tesoro verra' stabilito
l'ammontare  nominale  delle  obbligazioni  di  cui  all'art.  1,  da
assegnare  agli  enti  creditizi  diretti  creditori  o mandatari dei
creditori del soppresso EFIM e delle  societa'  di  cui  all'art.  5,
comma  1,  lettera b) del citato decreto-legge n. 487/1992 convertito
dalla legge n. 33/1993.