Art. 2. I certificati obbligazionari hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale. I certificati obbligazionari di taglio compreso fra 5 milioni e 10 miliardi di capitale nominale potranno essere frazionati in certificati di taglio inferiore. Il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sara' effettuato per importi debitamente arrotondati per difetto al milione inferiore con le modalita' di cui al successivo art. 7. Con successivo decreto del Ministro del tesoro verra' stabilito l'ammontare nominale delle obbligazioni di cui all'art. 1, da assegnare agli enti creditizi diretti creditori o mandatari dei creditori del soppresso EFIM e delle societa' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993.