Art. 3. Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alle cedole delle obbligazioni e' determinato dalla Banca d'Italia con il seguente meccanismo di calcolo: a) il terzo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola viene rilevata la quotazione del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi come determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC); b) viene calcolato il tasso di interesse semestrale equivalente al valore di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini; c) viene determinata la misura delle cedole aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso di interesse semestrale di cui al punto b). Nel caso in cui il tasso RIBOR non sia determinato dall'ABI e dall'ATIC il terzo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento, sara' assunto quale parametro di cui al punto a) la media aritmetica del tasso interbancario lettera a sei mesi rilevato dalla Banca d'Italia in base alle quotazioni delle ore 11 praticate dalle seguenti quattro banche: Banca commerciale italiana; Banca di Roma; Banca nazionale del lavoro; Istituto bancario San Paolo di Torino. Nel caso in cui non sia possibile ottenere la quotazione del tasso interbancario lettera a sei mesi dalle banche sopra indicate, sara' assunto quale parametro di cui al punto a) il tasso di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a sei mesi rilevato nella piu' recente asta tenutasi, comunque, non oltre i tre mesi precedenti la data di godimento. Il tasso di rendimento annuale lordo e' pari alla differenza tra il valore del rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT semestrali, divisa per il prezzo stesso, moltiplicata per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta per l'emissione dei BOT di cui al precedente comma e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro- quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora nel periodo di tre mesi antecedenti la data di godimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, la nuova cedola sara' identica a quella in scadenza. Nel caso in cui il tasso RIBOR non sia rilevabile, una volta determinato il parametro alternativo, per la determinazione del tasso di interesse semestrale lordo si procedera' come indicato ai punti b) e c). I tassi di interesse semestrale, non appena determinati ai sensi dei commi precedenti, saranno comunicati dalla Banca d'Italia alla Cassa depositi e prestiti che, entro il giorno successivo, li rendera' noti mediante comunicato stampa. Gli stessi dati saranno successivamente pubblicati a cura della Cassa depositi e prestiti anche nella Gazzetta Ufficiale.