Art. 3.
  Il  tasso  di interesse semestrale lordo relativo alle cedole delle
obbligazioni e' determinato dalla  Banca  d'Italia  con  il  seguente
meccanismo di calcolo:
    a)  il  terzo  giorno  lavorativo bancario antecedente la data di
godimento della cedola viene rilevata la quotazione del  RIBOR  (Rome
Interbank   Offered   Rate)  a  sei  mesi  come  determinato  a  cura
dell'Associazione  bancaria  italiana   (ABI)   e   dell'Associazione
tesorieri istituzioni creditizie (ATIC);
    b)  viene  calcolato il tasso di interesse semestrale equivalente
al valore di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini;
    c) viene  determinata  la  misura  delle  cedole  aggiungendo  50
centesimi  di  punto al tasso di interesse semestrale di cui al punto
b).
  Nel caso in cui il tasso  RIBOR  non  sia  determinato  dall'ABI  e
dall'ATIC  il terzo giorno lavorativo bancario antecedente la data di
godimento, sara' assunto quale parametro di cui al punto a) la  media
aritmetica  del tasso interbancario lettera a sei mesi rilevato dalla
Banca d'Italia in base alle quotazioni delle ore 11  praticate  dalle
seguenti quattro banche:
   Banca commerciale italiana;
   Banca di Roma;
   Banca nazionale del lavoro;
   Istituto bancario San Paolo di Torino.
 Nel  caso  in cui non sia possibile ottenere la quotazione del tasso
interbancario lettera a sei mesi dalle banche sopra  indicate,  sara'
assunto  quale  parametro  di  cui al punto a) il tasso di rendimento
annuale lordo dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a  sei  mesi
rilevato  nella piu' recente asta tenutasi, comunque, non oltre i tre
mesi precedenti la data di godimento.
  Il tasso di rendimento annuale lordo e' pari alla differenza tra il
valore del rimborso (100) e il  prezzo  d'asta  dei  BOT  semestrali,
divisa  per  il  prezzo  stesso,  moltiplicata  per  il  rapporto tra
trecentosessantacinque  e  il  numero  dei   giorni   effettivi   che
compongono la durata dei BOT.
  Il prezzo d'asta per l'emissione dei BOT di cui al precedente comma
e'  pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra
quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se  pro-
quota;  in  caso  di  asta  competitiva,  alla media ponderata fra il
prezzo   medio   d'asta   delle   offerte   concorrenziali    rimaste
aggiudicatarie  ed  il prezzo medio delle offerte non concorrenziali,
comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Qualora  nel  periodo  di tre mesi antecedenti la data di godimento
non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, la  nuova  cedola  sara'
identica a quella in scadenza.
  Nel  caso  in  cui  il  tasso  RIBOR  non sia rilevabile, una volta
determinato il parametro alternativo, per la determinazione del tasso
di interesse semestrale lordo si procedera' come indicato ai punti b)
e c).
  I  tassi  di  interesse semestrale, non appena determinati ai sensi
dei commi precedenti, saranno comunicati dalla  Banca  d'Italia  alla
Cassa  depositi  e  prestiti  che,  entro  il  giorno  successivo, li
rendera' noti mediante comunicato stampa.
  Gli stessi dati saranno successivamente  pubblicati  a  cura  della
Cassa depositi e prestiti anche nella Gazzetta Ufficiale.