Art. 4.
  Le  obbligazioni  medesime  sono ammesse di diritto alla quotazione
ufficiale, sono  comprese  tra  i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di
emissione  e'  autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  possono essere
accettate   quali   depositi   cauzionali   presso    le    pubbliche
amministrazioni.