Art. 5. Gli interessi sulle obbligazioni sono corrisposti in due rate semestrali posticipate al 1 aprile e al 1 ottobre di ogni anno di durata del prestito; la prima cedola e' pagabile il 1 ottobre 1993 e l'ultima il 1 aprile 1998. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, come previsto dal decreto-legge n. 556 del 1986 convertito dalla legge 17 novembre 1986, n. 269. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando alle 5 lire piu' vicine - per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi - l'importo della cedola relativa al taglio da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.