Art. 5.
  Gli  interessi  sulle  obbligazioni  sono  corrisposti  in due rate
semestrali posticipate al 1› aprile e al 1› ottobre di ogni  anno  di
durata del prestito; la prima cedola e' pagabile il 1› ottobre 1993 e
l'ultima il 1› aprile 1998.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali  della  Banca  d'Italia,  al netto della ritenuta fiscale del
12,50%, come previsto dal decreto-legge n. 556  del  1986  convertito
dalla legge 17 novembre 1986, n. 269.
  La  Banca  d'Italia  provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando
alle 5 lire piu' vicine - per eccesso o per difetto, a seconda che si
tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50  centesimi
-  l'importo  della  cedola relativa al taglio da lire un milione. Il
valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra'  determinato
per  moltiplicazione,  sulla base dell'importo della cedola afferente
al taglio minimo.