Art. 7. Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli enti creditizi direttamente creditori o mandatari dei creditori individuati nel decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 2 del presente decreto. In tali conti verranno versate, per gli importi rispettivamente attribuiti, le obbligazioni di cui al precedente art. 1. Ogni ente creditizio assegnatario delle obbligazioni ricevera' in contanti dalla Cassa depositi e prestiti l'importo corrispondente alla eventuale differenza fra il maggior importo riconosciuto a norma del citato decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993, ed il valore nominale dei titoli attribuiti. Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni rela- tive al pagamento degli interessi sulle obbligazioni e al rimborso, alla scadenza, dei titoli stessi, nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione. Le somme necessarie per le operazioni di pagamento delle cedole di interesse e di rimborso delle obbligazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia. La consegna delle obbligazioni alle filiali della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato. Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione delle obbligazioni di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 1993 Il Ministro: BARUCCI