Art. 7.
  Presso  le  filiali  della Banca d'Italia competenti per territorio
verranno aperti conti  di  deposito  in  titoli  a  nome  degli  enti
creditizi   direttamente   creditori   o   mandatari   dei  creditori
individuati nel decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 2 del
presente decreto.
  In tali conti verranno versate,  per  gli  importi  rispettivamente
attribuiti, le obbligazioni di cui al precedente art. 1.
  Ogni  ente  creditizio assegnatario delle obbligazioni ricevera' in
contanti dalla Cassa depositi  e  prestiti  l'importo  corrispondente
alla eventuale differenza fra il maggior importo riconosciuto a norma
del  citato  decreto-legge  n.  487/1992  convertito  dalla  legge n.
33/1993, ed il valore nominale dei titoli attribuiti.
  Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni rela-
tive al pagamento degli interessi sulle obbligazioni e  al  rimborso,
alla  scadenza,  dei  titoli  stessi,  nonche' ogni altro adempimento
occorrente per l'emissione in questione.
  Le somme necessarie per le operazioni di pagamento delle cedole  di
interesse  e  di  rimborso  delle  obbligazioni verranno versate alla
Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno  regolati
con  apposita convenzione fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca
d'Italia.
  La consegna delle obbligazioni alle filiali  della  Banca  d'Italia
sara'  effettuata  a  cura  del  magazzino  Tesoro del Provveditorato
generale dello Stato.
  Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione delle  obbligazioni
di  cui  al  presente  decreto,  compresi i conti e la corrispondenza
della Banca  d'Italia,  incaricata  delle  operazioni  relative  alla
consegna  dei  titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di
bollo, sulle concessioni governative e postali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 marzo 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI