Art. 4.
  Dopo   l'art.   247,   ultimo   dello   statuto   della  scuola  di
perfezionamento  in  scienze  attuariali   e   con   il   conseguente
spostamento  della  numerazione  degli  articoli  successivi  vengono
inseriti i seguenti nuovi articoli relativi  al  riordinamento  della
scuola di specializzazione in archeologia.
                             Sezione IV
           SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO
            ANNESSE ALLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
              Scuola di specializzazione in archeologia
  Art. 248. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Torino
la  scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli
operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La scuola ha lo scopo di approfondire la  preparazione  scientifica
nel  campo  delle discipline archeologiche e di fornire le competenze
professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
  La scuola rilascia il diploma di specialista  in  archeologia  (con
l'indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 249. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   archeologia preistorica e protostorica;
   archeologia classica;
   archeologia tardo-antica e medievale;
   archeologia orientale.
  L'indirizzo    orientale    si   articola   su   cinque   curricula
caratterizzati da almeno cinque insegnamenti o moduli  specifici  nei
seguenti ambiti:
    a) Egitto;
    b) Vicino Oriente antico;
    c) India, Iran e Asia Centrale;
    d) Estremo Oriente;
    e) Islam.
  Art. 250. - La scuola ha la durata di tre anni.
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
otto per ciascun anno di corso  e  complessivamente  di  ventiquattro
iscritti per l'intero corso di studi.
  Art. 251. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le
facolta'  di  lettere  e  filosofia  e  il  dipartimento  di  scienze
antropologiche, archeologiche e storico-territoriali dell'Universita'
di Torino.
  Art. 252. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a) in una  prova  scritta  su  un  tema  attinente  alla  cultura
generale del settore;
    b)  in  una  prova  pratica,  o  sul  terreno,  o su riproduzioni
fotografiche, o su originali;
    c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.
  Il candidato dovra'  dar  prova  di  conoscere  le  lingue  antiche
attinenti  all'indirizzo  in  cui  si specializza e almeno due lingue
straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.
  Art. 253. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie
letterarie,  in  conservazione  dei  beni  culturali  (con  indirizzo
archeologico), nonche' i laureati in architettura.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguito presso universita' straniere  ed  equipollenti,  ai
sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.   254.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
   A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) archeologia subacquea;
    2) archeometria;
    3) bioarcheologia;
    4) elementi di informatica;
    5) esegesi delle fonti letterarie;
    6) metodologia e tecnica dello scavo;
    7) metrologia antica;
    8) museologia e museografia;
    9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   10) teorie e tecniche del restauro;
   11) topografia antica;
   12) disegno e rilievo;
   13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.
   B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:
    1) archeologia e antichita' celtiche;
    2) archeologia e antichita' egee;
    3) archeologia e antichita' sarde;
    4) ecologia preistorica;
    5) paleontologia del Quaternario;
    6) paleontologia umana;
    7) paletnologia;
    8) preistoria e protostoria dell'Africa;
    9) preistoria e protostoria dell'Asia;
   10) preistoria e protostoria europea;
   11) preistoria e protostoria del vicino Oriente;
   12) paleodemografia.
   C) Area dell'archeologia classica:
    1) archeologia e storia dell'arte greca;
    2) archeologia e storia dell'arte romana;
    3) archeologia e storia dell'arte tardo antica;
    4) archeologia fenicia e punica;
    5) archeologia dell'Italia preromana;
    6) archeologia delle province romane;
    7) archeologia e antichita' teatrali;
    8) epigrafia e antichita' greche e romane;
    9) etruscologia;
   10) numismatica greca e romana;
   11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;
   12) archeologia cristiana.
   D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:
    1) archeologia tardo antica e alto medievale;
    2) archeologia e storia dell'arte medievale;
    3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
    4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
    5) archeologia e storia dell'arte islamica;
    6) epigrafia e antichita' paleocristiane e medievali;
    7) numismatica e sfragistica medievale;
    8) paleografia e diplomatica;
    9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievale;
   10) storia della citta' e del territorio.
   E) Area dell'archeologia orientale:
   a) Curriculum egittologico-africanistico:
    antichita' copte;
    antichita' sudanesi ovv. antichita' nubiane;
    archeologia ed antichita' etiopiche;
    archeologia egiziana;
   ** archeologia e storia dell'arte greca e romana;
    egittologia;
    papirologia;
    preistoria e protostoria dell'Africa.
   b) Curriculum vicino-orientale:
    archeologia  del  vicino  Oriente  ovv.  archeologia e storia del
vicino Oriente antico;
    archeologia fenicio-punica;
   * archeologia partico-sasanide;
   * archeologia e storia dell'arte iranica;
    assirologia;
    ittitologia;
   *   preistoria   e   protostoria   dell'Asia   ovv.    protostoria
euroasiatica.
   c) Curriculum indo-iranico:
   * archeologia partico-sasanide;
   * archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
   * archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
    archeologia e storia dell'arte dell'India;
   ** archeologia e storia dell'arte greca e romana;
   * archeologia e storia dell'arte iranica;
    epigrafia indiana;
    epigrafia iranica;
    numismatica indo-iranica;
   *    preistoria   e   protostoria   dell'Asia   ovv.   protostoria
euroasiatica.
   d) Curriculum estremo-orientale:
    archeologia e storia dell'arte cinese;
    archeologia e storia dell'arte coreana;
   * archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
   * archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
    archeologia e storia dell'arte giapponese;
    numismatica estremo-orientale;
   *   preistoria   e   protostoria   dell'Asia   ovv.    protostoria
euroasiatica.
   e) Curriculum islamico:
   ** archeologia medioevale;
   * archeologia partico-sasanide;
    archeologia e storia dell'arte musulmana;
    epigrafia islamica;
    numismatica islamica;
    storia dell'arte bizantina;
    storia dell'arte copta.
    * Comune ad altro/i curriculum/a.
   ** Comune ad altro indirizzo.
   F) Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Art.  255. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
dieci (o piu') insegnamenti, distribuiti sulla base di  un  piano  di
studi  formulato  all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio
della scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
  Le  lezioni  saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  sopralluoghi  e  viaggi   di
istruzione.
  Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:
   cinque   (o  piu')  fra  le  discipline  dell'area  dell'indirizzo
prescelto;
   due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due (o piu') fra le discipline di due differenti aree  di  diversa
specializzazione;
   uno (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  di  specializzazioneprescelto.  Gli  altri  insegnamenti
saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani  di
studi.
  L'attivita'   didattica   comprende   per  ogni  anno  500  ore  da
distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni,  attivita'
pratiche  guidate.  Alle  attivita' pratiche dovranno essere dedicate
non meno di 250 ore.
  I corsi possono essere articolati  in  moduli:  ciascun  modulo  e'
costituito  da  piu'  programmi  monografici  di  discipline,  scelte
nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una  unita'
organica  di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu'
docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di  lezioni  coordinate,
nel  tema  e  nei  tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso
modulo.
  Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio
programma, coordina quello degli altri docenti.
  Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare.
  Art.  256.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,   su
deliberazione  del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di studio
all'estero sulla base dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di
appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero viene valutato nell'esame
generale dell'anno.
  Nel corso del terzo anno gli allievi  potranno  fare  un  tirocinio
presso   una   soprintendenza   ai   beni  culturali,  programmato  e
organizzato dalla scuola d'intesa con  le  competenti  autorita'.  La
frequenza  delle  lezioni,  delle  conferenze,  dei  seminari,  delle
esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono
obbligatorie.
  Art.  257.  -  Gli  allievi  parteciperanno  a  scavi programmati e
organizzati della scuola d'intesa con  le  competenti  autorita'.  Lo
scavo  verra'  condotto  da  uno  o  piu' professori della scuola che
cureranno l'addestramento degli allievi.
  Art. 258. - L'Universita', su proposta del consiglio della  scuola,
stipula  convenzioni  con  enti  pubblici  o privati con finalita' di
sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione  di  strutture  extra
universitarie  in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento
delle attivita' di  formazione  degli  specializzandi  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art. 259. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal
direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 28 gennaio 1993
                                                 Il rettore: DIANZANI