Art. 2. Per attivita' strumentali alla formazione della carta geologica, ai successivi aggiornamenti nonche' ai relativi rilevamenti si intendono le seguenti: a) integrazione, e relativa sperimentazione, delle prescrizioni tecniche adottate per il rilevamento dei dati geologici, idrogeologici, geomorfologici, geofisici e geologico-tecnici, mirate alla costituzione del sistema informativo territoriale unico di cui alla citata legge n. 183/1989; b) definizione e sperimentazione di prescrizioni tecniche per la formalizzazione e informatizzazione dei dati relativi nello sviluppo del progetto, attraverso la realizzazione di lessici, glossari e thesaurus di scienze della terra; c) aggiornamento e sperimentazione del Codice italiano di nomenclatura stratigrafica; d) aggiornamento del catalogo, ragionato e illustrato, delle unita' litostratigrafiche impiegate nella rappresentazione cartografica del territorio nazionale.