Art. 2.
  Per attivita' strumentali alla formazione della carta geologica, ai
successivi aggiornamenti nonche' ai relativi rilevamenti si intendono
le seguenti:
   a) integrazione, e relativa  sperimentazione,  delle  prescrizioni
tecniche   adottate   per   il   rilevamento   dei   dati  geologici,
idrogeologici, geomorfologici, geofisici e geologico-tecnici,  mirate
alla  costituzione  del sistema informativo territoriale unico di cui
alla citata legge n. 183/1989;
   b) definizione e sperimentazione di prescrizioni tecniche  per  la
formalizzazione  e informatizzazione dei dati relativi nello sviluppo
del progetto, attraverso la  realizzazione  di  lessici,  glossari  e
thesaurus di scienze della terra;
   c)   aggiornamento   e  sperimentazione  del  Codice  italiano  di
nomenclatura stratigrafica;
   d) aggiornamento  del  catalogo,  ragionato  e  illustrato,  delle
unita'    litostratigrafiche    impiegate    nella   rappresentazione
cartografica del territorio nazionale.