Art. 3. Le modalita' tecniche e le prescrizioni relative alla esecuzione delle attivita' di cui ai precedenti articoli, le forme di controllo e vigilanza sulla esatta programmazione, esecuzione e realizzazione delle stesse, quelle gia' stabilite con gli atti convenzionali regolamentanti i finanziamenti disposti con il decreto ministeriale 19 giugno 1990, di cui alle premesse, ed espressamente da recepirsi in specifici atti aggiuntivi da stipularsi con i soggetti gia' ammessi a finanziamento con lo stesso decreto ministeriale del 19 giugno 1990 nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento saranno stabilite con appositi atti convenzionali aggiuntivi a quelli gia' posti in essere con i soggetti indicati all'art. 1 in esecuzione del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 19 giugno 1990.