Art. 3.
  Le modalita' tecniche e le prescrizioni  relative  alla  esecuzione
delle  attivita' di cui ai precedenti articoli, le forme di controllo
e vigilanza sulla esatta programmazione, esecuzione  e  realizzazione
delle  stesse,  quelle  gia'  stabilite  con  gli  atti convenzionali
regolamentanti i finanziamenti disposti con il  decreto  ministeriale
19  giugno  1990, di cui alle premesse, ed espressamente da recepirsi
in specifici atti  aggiuntivi  da  stipularsi  con  i  soggetti  gia'
ammessi  a  finanziamento  con  lo stesso decreto ministeriale del 19
giugno 1990 nonche' le  modalita'  di  erogazione  del  finanziamento
saranno stabilite con appositi atti convenzionali aggiuntivi a quelli
gia' posti in essere con i soggetti indicati all'art. 1 in esecuzione
del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 19 giugno 1990.