Art. 10. 1. Dopo l'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-sexies. - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato: a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976; b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni (a), qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonche' qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie; c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato (( A, appendici I, II e III, )) e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni (a), che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio; d) esemplare riprodotto in cattivita': prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine 'esemplare riprodotto in cattivita'' si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato; e) esemplare nato in cattivita': esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine 'esemplare nato in cattivita'' si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato; f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate; g) esemplare di specie selvatica: esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattivita' limitata alla prima generazione".
(a) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota (b) all'art. 1.