Art. 10.
  1. Dopo l'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
e' inserito il seguente:
  "Art.  8-sexies.  -  1.  Ai  fini  dell'applicazione della presente
legge, salvo diversa  specificazione,  le  espressioni  sottoindicate
hanno il seguente significato:
    a)  convenzione  di  Washington:  la  convenzione  sul  commercio
internazionale di specie di flora e fauna minacciate  di  estinzione,
firmata  a  Washington  il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES,
ratificata con  legge  19  dicembre  1975,  n.  874,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio
1976;
    b) esemplare: qualsiasi animale o pianta,  vivo  o  morto,  delle
specie  elencate  nelle  appendici  I,  II e III della convenzione di
Washington, nell'allegato B e nell'allegato  C,  parte  1  e  2,  del
regolamento   (CEE)   n.   3626/82,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni   (a),   qualsiasi   parte   o   prodotto,    facilmente
identificabile,  ottenuto  a  partire  da  animali o piante di queste
stesse specie, nonche' qualsiasi altra  merce,  se  da  un  documento
giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta
o  da  qualsiasi  altra  circostanza  risulti  trattarsi  di  parti o
prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
    c) oggetto  ad  uso  personale  o  domestico:  prodotto  derivato
ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato (( A, appendici
I, II e III, )) e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE)
n.  3626/82,  e  successive  modificazioni (a), che appartenga ad una
persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;
    d) esemplare riprodotto in  cattivita':  prole  di  un  esemplare
vivo,  comprese  le  uova,  nata,  o  prodotta  in  altra maniera, da
entrambi i genitori che si riproducono  o  da  gameti  trasferiti  in
altra  maniera  in  un  ambiente  controllato  se  la riproduzione e'
sessuale o da genitori che siano in un  ambiente  controllato  quando
inizia  lo  sviluppo  della prole se la riproduzione e' asessuale. Il
termine  'esemplare  riprodotto  in  cattivita''  si  riferisce  alla
produzione  di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente
controllato;
    e) esemplare nato in cattivita': esemplare, cosi'  come  definito
nel  presente  articolo,  comprese le uova, nato, o prodotto in altra
maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che  si
riproducono  o  da  gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente
controllato se la riproduzione e' sessuale  o  da  genitori,  di  cui
almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato
quando   inizia  lo  sviluppo  della  prole  se  la  riproduzione  e'
asessuale. Il termine 'esemplare nato  in  cattivita''  si  riferisce
alla  produzione  di  esemplari  di  prima  generazione  nello stesso
ambiente controllato;
    f)  esemplare  propagato  artificialmente:  esemplare  di  specie
vegetale  propagato  per  mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o
altri mezzi  di  riproduzione  sessuale  o  asessuale  in  condizioni
controllate;
    g)  esemplare di specie selvatica: esemplare, cosi' come definito
nel presente articolo,  di  origine  selvatica  o  esemplare  animale
proveniente   da   nascita   in   cattivita'   limitata   alla  prima
generazione".
 
             (a) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la  nota
          (b) all'art. 1.