Art. 12. 1. In conformita' al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118 (a), i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nell'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualita' di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 1-bis. (( Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento )) (( degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e )) (( di quelle connesse al funzionamento della commissione )) (( scientifica, istituita dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 )) (( febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del )) (( Ministero dell'ambiente, determinati dall'articolo 15 della )) (( legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle A e B allegate alla )) (( medesima legge, e successive modificazioni e integrazioni )) )) (( (b), (( nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei )) (( Ministri 29 febbraio 1992 (c), pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati )) (( di dieci unita' di personale, suddivise in tre unita' di ottava )) (( qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un )) (( funzionario amministrativo, quattro unita' di sesta qualifica )) (( funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due )) (( ufficiali ecologici, e tre unita' di quarta qualifica )) (( funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo. )) 1-ter. (( Fino all'effettiva copertura dei posti di organico )) (( previsti dal comma 1-bis attraverso le procedure )) (( concorsuali e di mobilita' contemplate dalle vigenti )) (( disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti )) (( medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilita' ovvero )) (( da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti )) (( pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di )) (( appartenenza, nonche' da due esperti nominati dal Ministro )) (( dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti )) (( esperti e' corrisposto un compenso stabilito con decreto del )) (( Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. ))
(a) L'art. 3 della legge n. 118/1989 aggiunge alcune parole alla lettera a) del quinto comma dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, sulla relativa fascia di formazione nonche' sulla sperimentazione organizzativa e didattica, che per effetto dell'aggiunta risulta cosi' formulata: " a) e' incompatibile (il regime a tempo pieno, n.d.r.) con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico- scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali". (b) Il testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "Art. 15. - 1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformita' alle tabelle A e B allegate alla presente legge. 2. Il consiglio di amministrazione e le commisioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste. 3. Presso il Ministero e' istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro. 4. In relazione all'istituzione della ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, viene aumentata di complessive trentacinque unita', cosi' distribuite: tre della ex carriera ausiliaria di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale). 5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati a sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potra' provvedere mediante inquadramento a domanda: a) del personale di ruolo gia' in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge; b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente; c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e suc- cessive modificazioni e integrazioni. 7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianita' maturata, e' disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza. 8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, nel limite massimo di 35 unita', di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro". Le tabelle A e B annesse alla legge riportano la dotazione organica dei dirigenti (tabella A) e della carriera direttiva (tabella B). (c) Il D.P.C.M. 29 febbraio 1992 determina le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente.