Art. 12.
  1.  In conformita' al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo
1989, n. 118 (a), i professori universitari, anche se a tempo  pieno,
possono  far  parte  delle commissioni tecnico-scientifiche istituite
nell'ambito   della    gestione    amministrativa    del    Ministero
dell'ambiente,  in qualita' di esperti in singoli campi disciplinari,
compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
1-bis. (( Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento   ))
(( degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e  ))
(( di quelle connesse al funzionamento della commissione           ))
(( scientifica, istituita dall'articolo 4, comma 2, della legge 7  ))
(( febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del     ))
(( Ministero dell'ambiente, determinati dall'articolo 15 della     ))
(( legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle A e B allegate alla  ))
(( medesima legge, e successive modificazioni e integrazioni ))    ))
(( (b), (( nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei    ))
(( Ministri 29 febbraio 1992    (c),    pubblicato nella           ))
Gazzetta Ufficiale (( n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati     ))
(( di dieci unita' di personale, suddivise in tre unita' di ottava ))
(( qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un        ))
(( funzionario amministrativo, quattro unita' di sesta qualifica   ))
(( funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due          ))
(( ufficiali ecologici, e tre unita' di quarta qualifica           ))
(( funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo.           ))
1-ter. ((  Fino all'effettiva copertura dei posti di organico      ))
(( previsti dal comma    1-bis    attraverso le procedure          ))
(( concorsuali e di mobilita' contemplate dalle vigenti            ))
(( disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti      ))
(( medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilita' ovvero  ))
(( da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti ))
(( pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di  ))
(( appartenenza, nonche' da due esperti nominati dal Ministro      ))
(( dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti        ))
(( esperti e' corrisposto un compenso stabilito con decreto del    ))
(( Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. ))
 
             (a) L'art. 3 della legge  n.  118/1989  aggiunge  alcune
          parole  alla lettera a) del quinto comma dell'art. 11 della
          legge 11 luglio  1980,  n.  382,  sul  riordinamento  della
          docenza  universitaria, sulla relativa fascia di formazione
          nonche' sulla sperimentazione  organizzativa  e  didattica,
          che per effetto dell'aggiunta risulta cosi' formulata:
              " a) e' incompatibile (il regime a tempo pieno, n.d.r.)
          con  lo  svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e
          di consulenza  esterna  e  con  l'assunzione  di  qualsiasi
          incarico  retribuito  e  con  l'esercizio  del  commercio e
          dell'industria; sono fatte salve le perizie  giudiziarie  e
          la   partecipazione   ad   organi  di  consulenza  tecnico-
          scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e
          degli enti  di  ricerca,  nonche'  le  attivita',  comunque
          svolte,  per  conto  di  amministrazioni  dello Stato, enti
          pubblici e organismi a  prevalente  partecipazione  statale
          purche'  prestate  in  quanto  esperti  nel  proprio  campo
          disciplinare  e  compatibilmente  con  l'assolvimento   dei
          propri compiti istituzionali".
             (b)  Il  testo  dell'art.  15  della  legge  n. 349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente:
             "Art. 15. - 1. I ruoli e le relative dotazioni organiche
          del Ministero dell'ambiente sono stabiliti  in  conformita'
          alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
             2.  Il  consiglio  di amministrazione e le commisioni di
          disciplina del Ministero sono costituiti secondo  le  norme
          vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.
             3.  Presso  il  Ministero  e'  istituita  una ragioneria
          centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
             4.  In  relazione   all'istituzione   della   ragioneria
          centrale  di  cui  al  precedente  comma  3,  la  dotazione
          organica dei ruoli centrali  del  Ministero  del  tesoro  -
          Ragioneria   generale   dello  Stato,  viene  aumentata  di
          complessive trentacinque  unita',  cosi'  distribuite:  tre
          della  ex  carriera  ausiliaria di cui due con qualifica di
          commesso (secondo livello funzionale) e una  con  qualifica
          di  commesso  capo (terzo livello funzionale); undici della
          ex carriera esecutiva  amministrativa,  di  cui  dieci  con
          qualifica   di   coadiutore   superiore   (quinto   livello
          funzionale); tre della ex carriera  esecutiva  tecnica  dei
          meccanografi  con  qualifica  di  operatore tecnico (quarto
          livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di
          cui sette con qualifica di ragioniere o  segretario  (sesto
          livello  funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo
          o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della
          ex carriera  direttiva,  di  cui  sette  con  qualifica  di
          consigliere   (settimo   livello   funzionale)  e  tre  con
          qualifica  di  direttore  aggiunto  di  divisione   (ottavo
          livello funzionale).
             5.  I profili professionali di ufficiale e di assistente
          ecologico saranno determinati a sensi della legge 29  marzo
          1983, n. 93.
             6.  Nella  prima applicazione della presente legge, alla
          copertura dei posti di organico il  Ministro  dell'ambiente
          potra' provvedere mediante inquadramento a domanda:
               a) del personale di ruolo gia' in posizione di comando
          e  di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri ed in servizio presso l'Ufficio  del  Ministro
          per  l'ecologia  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge;
               b) del personale di ruolo  in  servizio  presso  altre
          amministrazioni  dello Stato o enti pubblici che, alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   esercita
          funzioni  relative  alle competenze attribuite al Ministero
          dell'ambiente;
               c) del personale di  ruolo  in  posizione  di  comando
          presso  l'Ufficio  del  Ministro  per  l'ecologia  ai sensi
          dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887,  e  suc-
          cessive modificazioni e integrazioni.
             7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica
          e  dell'anzianita'  maturata,  e'  disposto con decreto del
          Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro   e  per  la  funzione  pubblica,  sentito,  per  il
          personale di cui al precedente  comma  6,  lettera  b),  il
          Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per
          quello  di  cui  allo  stesso  comma 6, lettera c), il capo
          dell'amministrazione di appartenenza.
             8. Per sopperire alle  prime  esigenze  organizzative  e
          funzionali   del   Ministero   dell'ambiente,  il  Ministro
          dell'ambiente puo' avvalersi,  nel  limite  massimo  di  35
          unita',   di   personale  assunto  con  contratti  a  tempo
          determinato di durata non superiore a due anni  scelto  tra
          elementi  di  adeguata qualificazione tecnico-professionale
          ed il  cui  compenso  sara'  determinato  con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro".
             Le tabelle  A  e  B  annesse  alla  legge  riportano  la
          dotazione  organica  dei  dirigenti  (tabella  A)  e  della
          carriera direttiva (tabella B).
             (c) Il D.P.C.M. 29 febbraio 1992 determina le  dotazioni
          organiche   delle   qualifiche  funzionali  e  dei  profili
          professionali del personale in servizio presso il Ministero
          dell'ambiente.