Art. 12- bis.
(( 1. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2,   ))
(( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorita'    ))
(( scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera f),  ))
(( della convenzione di Washington. La commissione e' nominata con ))
(( decreto del Ministro dell'ambiente ed e' presieduta dal         ))
(( medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La       ))
(( commissione e' composta da quindici membri scelti tra persone   ))
(( di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico,      ))
(( botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti    ))
(( della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari    ))
(( che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:         ))
(( a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi,   ))
(( uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre  ))
(( scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle      ))
(( ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione   ))
(( zoologica italiana (UZI);                                       ))
(( b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa'        ))
(( botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;                ))
(( c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna     ))
(( selvatica (INFS);                                               ))
(( d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei   ))
(( scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari       ))
(( (ANMS);                                                         ))
(( e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ))
(( ed acquari (UIZA);                                              ))
((   f)   due  esperti  designati  dalle  associazioni  ambientaliste
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,  n.
349  (a),  di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature- Italia
(WWF);))
(( g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.           ))
(( 2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano   ))
(( un compenso ed un trattamento di missione nella misura          ))
(( determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto ))
(( con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro            ))
(( dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono     ))
(( altresi' determinati il compenso ed il trattamento di missione  ))
(( spettanti ai componenti del Comitato scientifico di cui         ))
(( all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349    (a),       ))
(( nonche' ai componenti della Consulta tecnica per le aree        ))
(( naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7, della      ))
(( legge 6 dicembre 1991, n. 394  (b).                             ))
(( 3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo            ))
(( 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,    ))
(( n. 29 (c). ))
 
             (a)  La  legge  n.  349/1986  reca:   "Istituzione   del
          Ministero   dell'ambiente  e  norme  in  materia  di  danno
          ambientale". Si trascrive il testo dei relativi articoli 11
          e 13:
             "Art.  11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero
          dell'ambiente e' il comitato scientifico.
             2. Il comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed
          e' composto nel modo seguente:
               a) da  dieci  esperti  designati  rispettivamente  dai
          Ministri  dell'interno,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, dei lavori pubblici,  dell'agricoltura  e
          delle  foreste, della marina mercantile, della sanita', per
          i beni culturali e ambientali, della  pubblica  istruzione,
          per  gli  affari  regionali  e  per  il coordinamento delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
               b) da un componente,  rispettivamente,  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori pubblici, del Consiglio superiore di
          sanita', dell'Istituto superiore di sanita', del  Consiglio
          superiore  della  marina  mercantile, della Consulta per la
          difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore
          dell'agricoltura e delle foreste, del  Consiglio  nazionale
          per  i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale
          delle ricerche e del  Consiglio  superiore  della  pubblica
          istruzione;
               c) da otto professori universitari di ruolo, di disci-
          pline attinenti alle tematiche ambientali;
               d)  da  cinque esperti di problemi di ecologia, scelti
          tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita
          l'Accademia nazionale dei Lincei.
             3. I componenti del Comitato sono nominati  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
             4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del
          Comitato   scientifico   sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente.
             5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle  materie
          indicate  nella  presente  legge, su richiesta del Ministro
          dell'ambiente.
             6. Il Comitato si pronuncia  in  seduta  plenaria  o  in
          sezioni  costituite dal Ministro in relazione ai settori di
          competenza del Ministero.
             7.  Il  Ministro  dell'ambiente  puo'  costituire,   con
          proprio  decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale
          di cui al successivo art.  12, comitati tecnico-scientifici
          aventi competenza su specifici settori  di  intervento  del
          Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette".
             "Art.  13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta.
             2.  Il  Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne  di  cui  al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento".
             (b) Il comma 7  dell'art.  3  della  legge  n.  394/1991
          (Legge   quadro  sulle  aree  protette)  prevede  che:  "E'
          istituita  la  Consulta  tecnica  per  le   aree   naturali
          protette,  di  seguito denominata 'Consulta', costituita da
          nove esperti particolarmente qualificati per l'attivita'  e
          per  gli studi realizzati in materia di conservazione della
          natura,  nominati,  per  un   quinquennio,   dal   Ministro
          dell'ambiente,  di  cui  tre  scelti  in  una  rosa di nomi
          presentata  dalle  associazioni  di  protezione  ambientale
          presenti   nel  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  tre
          scelti,   ciascuno,   sulla   base   di   rose   di    nomi
          rispettivamente  presentate  dall'Accademia  nazionale  dei
          Lincei, dalla  Societa'  botanica  italiana  e  dall'Unione
          zoologica  italiana,  uno designato dal Consiglio nazionale
          delle ricerche e due scelti in una rosa  di  nomi  proposta
          dai  presidenti  dei  parchi  nazionali  e  regionali.  Per
          l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  una  spesa
          annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991".
             (c)   La   legge  n.  29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 58, commi 1, 2 e 5:
             "Art.  58  (  Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi), commi 1, 2 e 5. - 1. Resta ferma  per  tutti  i
          dipendenti  pubblici  la  disciplina delle incompatibilita'
          dettata dagli  articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3, nonche', per i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo  parziale,  dall'art.  6,  comma  2,  del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  17  marzo  1989,  n.
          117.  Restano  ferme  altresi'  le disposizioni di cui agli
          articoli da 89  a  93  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70
          della   legge   11   luglio  1980,  n.  312,  e  successive
          modificazioni, all'art. 9, commi 1  e  2,  della  legge  23
          dicembre  1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del decreto-
          legge 30 dicembre 1992, n. 510.
             2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
          dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri  di
          ufficio,   che   non   siano   espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati.
             3.-4. (Omissis).
             5.  In  ogni  caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'   d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
          rispettivi  organi  competenti  secondo criteri oggettivi e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',     tali    da    escludere    casi    di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
          amministrazione".