Art. 12- bis. (( 1. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, )) (( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorita' )) (( scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera f), )) (( della convenzione di Washington. La commissione e' nominata con )) (( decreto del Ministro dell'ambiente ed e' presieduta dal )) (( medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La )) (( commissione e' composta da quindici membri scelti tra persone )) (( di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, )) (( botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti )) (( della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari )) (( che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione: )) (( a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, )) (( uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre )) (( scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle )) (( ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione )) (( zoologica italiana (UZI); )) (( b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa' )) (( botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR; )) (( c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna )) (( selvatica (INFS); )) (( d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei )) (( scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari )) (( (ANMS); )) (( e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici )) (( ed acquari (UIZA); )) (( f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature- Italia (WWF);)) (( g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato. )) (( 2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano )) (( un compenso ed un trattamento di missione nella misura )) (( determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto )) (( con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro )) (( dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono )) (( altresi' determinati il compenso ed il trattamento di missione )) (( spettanti ai componenti del Comitato scientifico di cui )) (( all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), )) (( nonche' ai componenti della Consulta tecnica per le aree )) (( naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7, della )) (( legge 6 dicembre 1991, n. 394 (b). )) (( 3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo )) (( 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, )) (( n. 29 (c). ))
(a) La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Si trascrive il testo dei relativi articoli 11 e 13: "Art. 11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e' il comitato scientifico. 2. Il comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed e' composto nel modo seguente: a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanita', per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanita', dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione; c) da otto professori universitari di ruolo, di disci- pline attinenti alle tematiche ambientali; d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei. 3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni. 4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente. 6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero. 7. Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo art. 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette". "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". (b) Il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che: "E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata 'Consulta', costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991". (c) La legge n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 58, commi 1, 2 e 5: "Art. 58 ( Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi), commi 1, 2 e 5. - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del decreto- legge 30 dicembre 1992, n. 510. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3.-4. (Omissis). 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione".