Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (a), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (b), e' punito con le seguenti sanzioni: (( a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; )) b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda (( da lire venti milioni )) a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni".
(a) Per l'argomento del D.M. 31 dicembre 1983 si veda la nota (a) all'art. 1. (b) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota (b) all'art. 1. APPENDICE Art. 2 (come sostituito dall'art. 2 del decreto qui pubblicato). - 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parti 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e suc- cessive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni: a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.