Art. 2.
  1.  L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - 1.  Chiunque,  in  violazione  di  quanto  previsto  dal
decreto  del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983
(a), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
64  del  5  marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi
regime doganale,  vende,  espone  per  la  vendita,  detiene  per  la
vendita,   offre  in  vendita,  trasporta,  anche  per  conto  terzi,
esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II  e  III  -
escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C,
parte  2,  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82  del  Consiglio del 3
dicembre 1982, e successive  modificazioni  (b),  e'  punito  con  le
seguenti sanzioni:
(( a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;       ))
   b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda
((  da lire venti milioni )) a quattro volte il valore degli animali,
piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della  violazione.  Se
trattasi  di  reato  commesso nell'esercizio di attivita' di impresa,
alla condanna consegue la sospensione della licenza da un  minimo  di
quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
  2.  L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi
a specie indicate nel comma  1,  effettuata  senza  la  presentazione
della  documentazione  CITES, ove prevista, e' punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni".
 
             (a) Per l'argomento del D.M. 31 dicembre 1983 si veda la
          nota (a) all'art. 1.
             (b) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la  nota
          (b) all'art. 1.
          APPENDICE
             Art.  2  (come  sostituito  dall'art.  2 del decreto qui
          pubblicato).  -  1.  Chiunque,  in  violazione  di   quanto
          previsto   dal  decreto  del  Ministro  del  commercio  con
          l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984,
          importa,  esporta  o  riesporta,  sotto  qualsiasi   regime
          doganale,  vende,  espone  per  la  vendita, detiene per la
          vendita, offre  in  vendita,  trasporta,  anche  per  conto
          terzi,   esemplari  di  specie  indicate  nell'allegato  A,
          appendici II e III - escluse quelle inserite  nell'allegato
          C,  parti  1  - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento
          (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e  suc-
          cessive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:
               a)  ammenda  da  lire  venti  milioni  a lire duecento
          milioni;
               b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un  anno
          o  ammenda  da lire venti milioni a quattro volte il valore
          degli animali,  piante,  loro  parti  o  prodotti  derivati
          oggetto  della  violazione.  Se  trattasi di reato commesso
          nell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  alla  condanna
          consegue  la  sospensione  della  licenza  da  un minimo di
          quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
             2.   L'importazione   di  oggetti  ad  uso  personale  o
          domestico  relativi  a  specie  indicate   nel   comma   1,
          effettuata  senza  la  presentazione  della  documentazione
          CITES,  ove   prevista,   e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.