Art. 3.
  1.  All'articolo  4,  comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  con  il  Ministro  della
sanita'".
1-bis. (( Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992,  ))
(( n. 150, e' sostituito dal seguente:                             ))
(( "6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1,  ))
(( 2 e 3 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la   ))
(( sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei  ))
(( milioni a lire diciotto milioni".                               ))
  2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le
parole:  "i  necessari  visti  sui  certificati di importazione" sono
sostituite dalle  seguenti:  "i  necessari  visti  sulle  licenze  di
importazione  ed  esportazione  e  sui  certificati di importazione e
riesportazione".
          APPENDICE
             Art. 3. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e  2
          si  applicano  anche  nel  caso di transito o trasbordo sul
          territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali
          selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o  di
          loro parti o prodotti derivati.