Art. 3. 1. All'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della sanita'". 1-bis. (( Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, )) (( n. 150, e' sostituito dal seguente: )) (( "6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, )) (( 2 e 3 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la )) (( sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei )) (( milioni a lire diciotto milioni". )) 2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "i necessari visti sui certificati di importazione" sono sostituite dalle seguenti: "i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione". APPENDICE Art. 3. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.