Art. 4.
  1.  Dopo  l'articolo  5  della  legge  7  febbraio 1992, n. 150, e'
inserito il seguente:
  "Art. 5-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5,  comma
1,  tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata
nell'allegato A,  appendice  I,  e  nell'allegato  C,  parte  1,  del
regolamento  (CEE)  n.  3626/82  del Consiglio del 3 dicembre 1982, e
successive modificazioni (a), classificati dalla presente legge  come
oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.
  2.  Sono  fatte  salve  le  prescrizioni  ed  i divieti di cui agli
articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b) .
(( 3. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  4. Le denunce di detenzione di esemplari di  eventuali  specie  che
saranno  iscritte  nell'allegato  A,  appendice  I,  nonche' nell' ((
allegato C, parte 1  ))  ,  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82  del
Consiglio  del  3  dicembre  1982, e successive modificazioni (a) - a
seguito delle decisioni della  Conferenza  degli  Stati  Parte  della
convenzione  (c)  -  dovranno  essere effettuate entro novanta giorni
dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana  -  seconda  serie  speciale  -  del  regolamento  (CEE) che
modifica i sopra citati allegati A  e  C  del  regolamento  (CEE)  n.
3626/82 (a) .
  5.  Chi  contravviene  all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 e'
punito, salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  con  la  sanzione
amministrativa  ((  del  pagamento di una somma da lire sei milioni a
lire diciotto milioni. ))
  6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati  da  esemplari
di  specie  selvatiche  indicate  nel  comma  1  non  possono  essere
commercializzati od offerti in vendita o esposti  in  vendita,  salvo
che gli stessi siano previamente denunciati con le modalita' previste
dall'articolo  5,  comma  1, ai fini della verifica della regolarita'
dell'importazione a suo tempo  avvenuta  secondo  le  norme  previste
dalla convenzione di Washington.
  7.  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni di cui al comma 6 e'
punito con la sanzione amministrativa da  lire  due  milioni  a  lire
dodici milioni.
  8.  Le  istituzioni  scientifiche  o di ricerca pubbliche o private
potranno godere dell'esenzione dall'obbligo  di  denuncia  solo  dopo
aver   ottenuto   l'iscrizione   nel   registro   delle   istituzioni
scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di
Washington (c) . A tal fine con decreto del  Ministro  dell'ambiente,
di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sara'
disciplinata   l'istituzione   del   registro   presso  il  Ministero
dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le  condizioni  e  le
modalita'  di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari
di  cui  all'articolo  6.  ((  La  commissione  scientifica  di   cui
all'articolo  4,  comma  2,  rilascia  i  pareri per l'iscrizione nel
registro". ))
  2.  I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 7 febbraio 1992, n.  150,  devono  utilizzare  il  modulo
allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione del presente decreto,  ove  non  abbiano  adempiuto  agli
obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1.
 2-bis. (( Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 8,          ))
(( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del ))
(( presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto.                                                        ))
 
             (a)  Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota
          (b) all'art. 1.
             (b) La legge n. 157/1992 reca: "Norme per la  protezione
          della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
          venatorio". Si trascrive il testo dei relativi articoli  21
          e 30:
             "Art. 21 (Divieti). - 1. E' vietato a chiunque:
               a)  l'esercizio  venatorio  nei  giardini,  nei parchi
          pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
          terreni adibiti ad attivita' sportive;
               b) l'esercizio venatorio  nei  parchi  nazionali,  nei
          parchi   naturali   regionali   e  nelle  riserve  naturali
          conformemente alla legislazione  nazionale  in  materia  di
          parchi  e  riserve  naturali. Nei parchi naturali regionali
          costituiti anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
          propria  legislazione  al  disposto  dell'art. 22, comma 6,
          della predetta legge entro il 1› gennaio 1995,  provvedendo
          nel  frattempo  all'eventuale  riperimetrazione  dei parchi
          naturali  regionali   anche   ai   fini   dell'applicazione
          dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;
               c)  l'esercizio  venatorio  nelle oasi di protezione e
          nelle zone  di  ripopolamento  e  cattura,  nei  centri  di
          riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
          eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
          sentito  il  parere  dell'Istituto  nazionale  per la fauna
          selvatica,  non  presentino  condizioni   favorevoli   alla
          riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
               d)  l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa
          dello Stato ed ove il  divieto  sia  richiesto  a  giudizio
          insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni
          monumentali,   purche'   dette  zone  siano  delimitate  da
          tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:
               e) l'esercizio venatorio nelle aie  e  nelle  corti  o
          altre  pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
          nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
          adibiti ad abitazione o a posto  di  lavoro  e  a  distanza
          inferiore   a  cinquanta  metri  da  vie  di  comunicazione
          ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le  strade
          poderali ed interpoderali;
               f)  sparare  da  distanza  inferiore  a centocinquanta
          metri con uso di  fucile  da  caccia  con  canna  ad  anima
          liscia,  o da distanza corrispondente a meno di una volta e
          mezza la gittata massima in caso di uso di altre  armi,  in
          direzione  di  immobili,  fabbricati  e  stabili adibiti ad
          abitazione o a posto di lavoro;  di  vie  di  comunicazione
          ferroviaria  e  di  strade  carrozzabili, eccettuate quelle
          poderali ed interpoderali; di  funivie,  filovie  ed  altri
          impianti  di  trasporto  a  sospensione; di stabbi, stazzi,
          recinti ed altre aree delimitate destinate al  ricovero  ed
          all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
          agro-silvo-pastorale;
               g)  il  trasporto,  all'interno  dei  centri abitati e
          delle altre zone  ove  e'  vietata  l'attivita'  venatoria,
          ovvero  a  bordo  di veicoli di qualunque genere e comunque
          nei giorni non consentiti per l'esercizio  venatorio  dalla
          presente  legge  e dalle disposizioni regionali, di armi da
          sparo per  uso  venatorio  che  non  siano  scariche  e  in
          custodia;
               h)  cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero
          utilizzare,   a   scopo   venatorio,   scafandri   o   tute
          impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
               i)  cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti
          o da aeromobili;
               l) cacciare a distanza  inferiore  a  cento  metri  da
          macchine operatrici agricole in funzione;
               m)  cacciare  su  terreni  coperti  in  tutto  o nella
          maggior parte di neve,  salvo  che  nella  zona  faunistica
          delle  Alpi,  secondo le disposizioni emanate dalle regioni
          interessate;
               n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi
          d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte  coperti
          da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
               o)  prendere  e  detenere uova, nidi e piccoli nati di
          mammiferi ed uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,
          salvo  che  nei  casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle
          zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
          di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli
          a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso,
          se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro  ore  successive
          alla competente amministrazione provinciale;
               p)  usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
          dall'art.  5;
               q) usare richiami vivi non provenienti da  allevamento
          nella caccia agli acquatici;
               r)  usare  a  fini di richiamo uccelli vivi accecati o
          mutilati ovvero legati per le ali  e  richiami  acustici  a
          funzionamento       meccanico,      elettromagnetico      o
          elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
               s) cacciare negli  specchi  d'acqua  ove  si  esercita
          l'industria  della  pesca  o dell'acquacoltura, nonche' nei
          canali delle  valli  da  pesca,  quando  il  possessore  le
          circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
          di caccia;
               t)  commerciare  fauna selvatica morta non proveniente
          da allevamenti  per  sagre  e  manifestazioni  a  carattere
          gastronomico;
               u)   usare   munizione   spezzata  nella  caccia  agli
          ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre
          sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti
          o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da
          sparo  munite  di  silenziatore  o  impostate  con   scatto
          provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
               v)  vendere  a  privati  e detenere da parte di questi
          reti da uccellagione;
               z) produrre, vendere e detenere trappole per la  fauna
          selvatica;
               aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su
          uccelli  a  partire dal 1› gennaio 1994, fatto salvo quanto
          previsto dall'art.  10, comma 8, lettera e);
               bb) vendere, detenere per vendere, acquistare  uccelli
          vivi  o  morti,  nonche'  loro  parti  o  prodotti derivati
          facilmente   riconoscibili,   appartenenti    alla    fauna
          selvatica,  che  non  appartengano  alle  seguenti  specie:
          germano   reale   (anas   platyrhynchos);   pernice   rossa
          (alectoris rufa) ; pernice di Sardegna (alectoris barbara);
          starna  (perdix  perdix);  fagiano  (phasianus  colchicus);
          colombaccio (columba palumbus);
               cc) il  commercio  di  esemplari  vivi  di  specie  di
          avifauna    selvatica    nazionale   non   proveniente   da
          allevamenti;
               dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee
          al loro fine le tabelle  legittimamente  apposte  ai  sensi
          della  presente  legge  o  delle  disposizioni  regionali a
          specifici    ambiti    territoriali,     ferma     restando
          l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
               ee)  detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna
          selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati  come  richiami
          vivi  nel  rispetto delle modalita' previste dalla presente
          legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
          detenzione viene regolamentata dalle regioni anche  con  le
          norme sulla tassidermia;
               ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
             2.  Se  le  regioni  non  provvedono  entro  il  termine
          previsto dall'art. 1, comma 5,  ad  istituire  le  zone  di
          protezione  lungo  le rotte di migrazione dell'avifauna, il
          Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  assegna  alle
          regioni  stesse  novanta  giorni  per  provvedere.  Decorso
          inutilmente tale  termine  e'  vietato  cacciare  lungo  le
          suddette  rotte  a  meno  di  cinquecento metri dalla costa
          marina del  continente  e  delle  due  isole  maggiori;  le
          regioni  provvedono  a  delimitare  tali  aree con apposite
          tabelle esenti da tasse.
             3. La caccia e'  vietata  su  tutti  i  valichi  montani
          interessati  dalle  rotte  di migrazione dell'avifauna, per
          una distanza di mille metri dagli stessi".
             "Art. 30 (Sanzioni penali). - 1. Per le violazioni delle
          disposizioni della presente legge e delle  leggi  regionali
          si applicano le seguenti sanzioni:
               a)  l'arresto  da  tre  mesi ad un anno o l'ammenda da
          lire unmilioneottocentomila a lire  cinquemilioni  per  chi
          esercita   la   caccia  in  periodo  di  divieto  generale,
          intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura
          fissata dall'art. 18;
               b) l'arresto da due a otto mesi o  l'ammenda  da  lire
          unmilionecinquecentomila  a  lire  quattromilioni  per  chi
          abbatte, cattura o detiene  mammiferi  o  uccelli  compresi
          nell'elenco di cui all'art. 2;
               c)  l'arresto  da  tre  mesi ad un anno e l'ammenda da
          lire duemilioni  a  lire  dodicimilioni  per  chi  abbatte,
          cattura  o  detiene  esemplari di orso, stambecco, camoscio
          d'Abruzzo, muflone sardo;
               d) l'arresto fino a  sei  mesi  e  l'ammenda  da  lire
          novecentomila  a lire tremilioni per chi esercita la caccia
          nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali,  nelle
          riserve  naturali,  nelle oasi di protezione, nelle zone di
          ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani,  nei
          terreni adibiti ad attivita' sportive;
               e)  l'arresto  fino  ad  un  anno  o l'ammenda da lire
          unmilionecinquecentomila  a  lire  quattromilioni  per  chi
          esercita l'uccellagione;
               f)  l'arresto  fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire
          unmilione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio
          venatorio;
               g) l'ammenda fino a lire seimilioni per  chi  abbatte,
          cattura  o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna
          stanziale alpina, non contemplati nella lettera  b),  della
          quale sia vietato l'abbattimento;
               h)  l'ammenda  fino a lire tremilioni per chi abbatte,
          cattura o detiene specie di mammiferi  o  uccelli  nei  cui
          confronti  la  caccia  non  e'  consentita o fringillidi in
          numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia  con
          mezzi  vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la
          caccia con l'ausilio di richiami vietati  di  cui  all'art.
          21,  comma  1,  lettera  r). Nel caso di tale infrazione si
          applica altresi' la misura della confisca dei richiami;
               i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino  a  lire
          quattromilioni  per  chi  esercita  la  caccia  sparando da
          autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
               l) l'arresto da due a sei mesi  o  l'ammenda  da  lire
          unmilione a lire quattromilioni per chi pone in commercio o
          detiene  a  tal  fine  fauna  selvatica in violazione della
          presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di  cui  alle
          lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
             2.  Per  la violazione delle disposizioni della presente
          legge  in  materia  di  imbalsamazione  e  tassidermia   si
          applicano  le  medesime  sanzioni  che  sono  comminate per
          l'abbattimento degli animali le cui  spoglie  sono  oggetto
          del  trattamento  descritto. Le regioni possono prevedere i
          casi   e   le   modalita'   di   sospensione    e    revoca
          dell'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   di
          tassidermia e imbalsamazione.
             3.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1 non si applicano gli
          articoli 624, 625 e 626 del  codice  penale.  Salvo  quanto
          espressamente  previsto dalla presente legge, continuano ad
          applicarsi le disposizioni di legge  e  di  regolamento  in
          materia di armi.
             4.  Ai  sensi  dell'art.  23 del testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali
          stabilite  dal  presente   articolo   si   applicano   alle
          corrispondenti  fattispecie  come  disciplinate dalle leggi
          provinciali".
            (c) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973  si
          veda la nota (c) all'art. 1.
          APPENDICE
             Art.  4  (come  modificato  dall'art.  3 del decreto qui
          pubblicato). -
          1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1
          e 2 e' disposta la confisca degli esemplari  vivi  o  morti
          degli  animali  selvatici  o delle piante ovvero delle loro
          parti o prodotti derivati.  Nel caso di esemplari  vivi  e'
          disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del
          detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private,
          in  grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la
          sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al
          comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti
          derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo  fore-
          stale  dello  Stato  ne  assicura  la  conservazione a fini
          didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro
          distruzione, sentita la commissione scientifica di  cui  al
          comma 2.
             2.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente, emanato di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste
          e  con  il Ministro della sanita'  , e' istituita presso il
          Ministero  dell'ambiente  la  commissione  scientifica  per
          l'applicazione     della    convenzione    sul    commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione,  firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, di cui
          alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.