Art. 4. 1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (a), classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia. 2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b) . (( 3. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonche' nell' (( allegato C, parte 1 )) , del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (a) - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione (c) - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82 (a) . 5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa (( del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni. )) 6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalita' previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington. 7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. 8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington (c) . A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sara' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalita' di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. (( La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro". )) 2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1. 2-bis. (( Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 8, )) (( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del )) (( presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. ))
(a) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota (b) all'art. 1. (b) La legge n. 157/1992 reca: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Si trascrive il testo dei relativi articoli 21 e 30: "Art. 21 (Divieti). - 1. E' vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita' sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima; c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto: e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e); bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa) ; pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus); cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia; ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi". "Art. 30 (Sanzioni penali). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire unmilioneottocentomila a lire cinquemilioni per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18; b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire unmilionecinquecentomila a lire quattromilioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2; c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire duemilioni a lire dodicimilioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire novecentomila a lire tremilioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita' sportive; e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire unmilionecinquecentomila a lire quattromilioni per chi esercita l'uccellagione; f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire unmilione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; g) l'ammenda fino a lire seimilioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; h) l'ammenda fino a lire tremilioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresi' la misura della confisca dei richiami; i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire quattromilioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalita' di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia e imbalsamazione. 3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. 4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali". (c) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si veda la nota (c) all'art. 1. APPENDICE Art. 4 (come modificato dall'art. 3 del decreto qui pubblicato). - 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi e' disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo fore- stale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita' , e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.