Art. 4-bis.
(( 1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150,   ))
(( e' inserito il seguente:                                        ))
" Art. 5-ter. - (( 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e            ))
(( 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di    ))
(( Washington    (a),    tenutesi rispettivamente a Losanna        ))
(( (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 ))
(( al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale   ))
(( dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4     ))
(( settembre 1992    (b),    pubblicato nella  )) Gazzetta Ufficiale
((  n.  210  del  7  settembre  1992,  presente  nelle  dogane     ))
(( di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 ))
(( giugno 1992    (c),    pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale
(( n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici      ))
(( veterinari di confine, dovra' riportare su appositi moduli,     ))
(( conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della     ))
(( Conferenza di Losanna, la quantita' di ogni spedizione in       ))
(( importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, ))
(( appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del          ))
(( Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni      ))
(( (d),    nonche' il numero di esemplari morti per ogni           ))
(( spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale     ))
(( alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di    ))
(( Washington    (a).    Il Ministro dell'ambiente, di concerto    ))
(( con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della         ))
(( sanita', stabilisce, con apposito decreto, le modalita' e i     ))
(( criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalita' di    ))
(( animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, ))
(( in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione  ))
(( scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure piu'         ))
(( restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le      ))
(( specie maggiormente soggette a mortalita' durante il trasporto  ))
(( internazionale".                                                ))
(( 2 . Il decreto di cui all'articolo 5- ter, comma 1, della legge ))
(( 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente    ))
(( articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di      ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto. ))
 
             (a) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si
          veda la nota (c) all'art. 1.
             (b)  Il  D.M. 4 settembre 1992 reca: "Modalita' relative
          ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art.  8,
          comma  2,  della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente
          l'applicazione in Italia della  convenzione  di  Washington
          del 3 marzo 1973".
             (c)  Il  D.M. 26 giugno 1992 reca: "Riduzione del numero
          degli uffici doganali abilitati a  compiere  operazioni  di
          importazione  e  di  esportazione delle specie di animali e
          vegetali in via di estinzione di cui  alla  convenzione  di
          Washington sul commercio internazionale delle predette spe-
          cie".
             (d)  Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota
          (b) all'art. 1.