Art. 5. 1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a), e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle spe- cie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, (( aree protette, parchi nazionali,)) acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione". 1-bis. (( Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 )) (( febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente )) (( articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. ))
(a) La legge n. 157/1992 reca: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". APPENDICE Art. 5 (come modificato dall'art. 3 del decreto qui pubblicato). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformita' alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta. 2. E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al piu' vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 3. E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal piu' vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione in conformita' alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. 4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorita' competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. E' in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine. 5. E' fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni. 6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni. Art. 5- bis (aggiunto dall'art. 4 del decreto qui pubblicato). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia. 2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. (Soppresso dalla legge di conversione del decreto qui pubblicato) . 4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonche' nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82. 5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni. 6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalita' previste dall'art. 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington. 7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. 8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sara' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalita' di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'art. 6. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro. Art. 5- ter (aggiunto dall'art. 4- bis del decreto qui pubblicato). - 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di con- fine, dovra' riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantita' di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonche' il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', stabilisce, con apposito decreto, le modalita' e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalita' di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, misure piu' restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalita' durante il trasporto internazionale". 2. Il decreto di cui all'art. 5- ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.