Art. 5.
  1.  L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge  11  febbraio
1992,  n.  157  (a), e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di
mammiferi  e  rettili  di  specie  selvatica  ed  esemplari  vivi  di
mammiferi  e  rettili  provenienti  da riproduzioni in cattivita' che
costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della  sanita'  e  con  il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con  proprio  decreto  i
criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma
1  e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo
altresi'  opportune  forme  di  diffusione  dello  stesso  anche  con
l'ausilio  di associazioni aventi il fine della protezione delle spe-
cie.
  3. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1  dell'articolo  5,
coloro  che  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 2 detengono esemplari  vivi  di  mammiferi  o
rettili  di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili
provenienti  da  riproduzioni  in  cattivita'  compresi   nell'elenco
stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente
competente  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2. Il prefetto,  d'intesa  con  le  autorita'
sanitarie  competenti,  puo'  autorizzare  la detenzione dei suddetti
esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di
custodia, in funzione  della  corretta  sopravvivenza  degli  stessi,
della salute e dell'incolumita' pubblica.
  4.  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni di cui al comma 1 e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire duecento milioni.
  5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui  al  comma  3  e'
punito  con  la  sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei
confronti  dei  giardini  zoologici,   ((   aree   protette,   parchi
nazionali,))   acquari,   delfinari,   circhi,   mostre   faunistiche
permanenti  o  viaggianti,  dichiarati   idonei   dalla   commissione
scientifica  di  cui  all'articolo  4, comma 2, sulla base di criteri
generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni
scientifiche  e  di   ricerca   iscritte   nel   registro   istituito
dall'articolo  5-  bis,  comma  8,  non  sono  sottoposte alla previa
verifica di idoneita' da parte della commissione".
1-bis. (( Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 ))
(( febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente ))
(( articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di      ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto. ))
 
             (a) La legge n. 157/1992 reca: "Norme per la  protezione
          della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
          venatorio".
          APPENDICE
             Art.  5  (come  modificato  dall'art.  3 del decreto qui
          pubblicato). -  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  coloro  che
          detengono esemplari degli animali selvatici e delle  piante
          di  cui  all'art.  1,  comma  1, devono farne denuncia agli
          uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi
          forestali delle regioni a statuto speciale o delle province
          autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del
          Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  ad  effettuare
          controlli  e  certificazioni  in  conformita'  alla  citata
          convenzione di Washington del 3 marzo  1973,  di  cui  alla
          legge   19   dicembre  1975,  n.  874.  I  suddetti  uffici
          rilasciano  apposita  ricevuta,   previa   verifica   della
          regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta.
             2.  E'  fatto  obbligo  a coloro che detengono esemplari
          vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'art.
          1, comma 1,  di  comunicare  le  variazioni  del  luogo  di
          custodia  degli esemplari stessi al piu' vicino ufficio del
          Corpo forestale dello Stato o  dei  corpi  forestali  delle
          regioni  a  statuto  speciale  o delle province autonome di
          Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo.
             3.  E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della
          riesportazione degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero di
          loro parti o prodotti derivati, di fare  apporre  dal  piu'
          vicino  ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi
          forestali delle regioni a statuto speciale o delle province
          autonome di Trento e di Bolzano,  abilitato  ai  sensi  del
          comma  1  del  presente articolo,   i necessari visti sulle
          licenze di importazione ed esportazione e  sui  certificati
          di  importazione  e  riesportazione    in  conformita' alla
          citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973,  di  cui
          alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
             4.  I  permessi  dei Paesi di origine degli esemplari di
          cui all'art.    2,  ovvero  delle  loro  parti  o  prodotti
          derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria
          di   cui  all'articolo  XII  della  citata  convenzione  di
          Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19  dicembre
          1975,  n.  874,  vengono accertati errori o falsificazioni,
          devono essere ritirati dal  Servizio  certificazione  CITES
          del    Corpo   forestale   dello   Stato,   che   riferisce
          all'autorita' competente dello Stato esportatore tramite la
          suddetta  segreteria.  E'  in  tal  caso  nullo   qualsiasi
          permesso  o  certificato emesso dal Servizio certificazione
          CITES del  Corpo  forestale  dello  Stato  sulla  base  dei
          suddetti permessi dei Paesi d'origine.
             5. E' fatto obbligo di marcare conformemente a  standard
          internazionali,  con  sistemi  resi  operativi dal Servizio
          certificazione  CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
          sentita la commissione scientifica di cui all'art. 4, comma
          2,  gli  esemplari di cui all'art. 1, comma 1, e quelli cui
          si applicano le deroghe  previste  dal  citato  regolamento
          (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
             6.  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni di cui ai
          commi 1, 2 e 3 e' punito, salvo che  il  fatto  costituisca
          reato,  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.
            Art.  5-  bis  (aggiunto  dall'art.  4  del  decreto  qui
          pubblicato).  - 1.   Ai fini dell'applicazione dell'art. 5,
          comma 1, tutti coloro che  detengono  esemplari  di  specie
          selvatica   indicata   nell'allegato   A,  appendice  I,  e
          nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.  3626/82
          del  Consiglio  del   3   dicembre   1982,   e   successive
          modificazioni,   classificati  dalla  presente  legge  come
          oggetti ad uso personale  o  domestico,  non  devono  farne
          denuncia.
             2.  Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui
          agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
             3. (Soppresso dalla legge di conversione del decreto qui
           pubblicato)  .
             4. Le denunce di detenzione di  esemplari  di  eventuali
          specie  che  saranno iscritte nell'allegato A, appendice I,
          nonche' nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE)  n.
          3626/82  del  Consiglio  del  3 dicembre 1982, e successive
          modificazioni - a seguito delle decisioni della  Conferenza
          degli  Stati  Parte  della  convenzione  -  dovranno essere
          effettuate entro novanta giorni dalla  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - del  regolamento  (CEE)  che  modifica  i  sopra
          citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.
             5.  Chi  contravviene  all'obbligo di denuncia di cui al
          comma 4 e' punito, salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da lire sei milioni a lire diciotto milioni.
             6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati  da
          esemplari  di  specie  selvatiche  indicate nel comma 1 non
          possono essere commercializzati od  offerti  in  vendita  o
          esposti  in vendita, salvo che gli stessi siano previamente
          denunciati con le modalita' previste dall'art. 5, comma  1,
          ai  fini della verifica della regolarita' dell'importazione
          a suo  tempo  avvenuta  secondo  le  norme  previste  dalla
          convenzione di Washington.
             7.  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni di cui al
          comma 6 e' punito con la sanzione  amministrativa  da  lire
          due milioni a lire dodici milioni.
             8.  Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o
          private  potranno  godere  dell'esenzione  dall'obbligo  di
          denuncia  solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro
          delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo  VII,
          par.  6,  della  convenzione  di Washington. A tal fine con
          decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, sara' disciplinata
          l'istituzione    del    registro    presso   il   Ministero
          dell'ambiente  e  saranno  previsti   i   presupposti,   le
          condizioni  e  le  modalita'  di  iscrizione, anche ai fini
          della  detenzione  di  esemplari  di  cui  all'art.  6.  La
          commissione   scientifica  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
          rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro.
             Art. 5- ter (aggiunto dall'art. 4- bis del  decreto  qui
          pubblicato).  -  1.  Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12
          delle Conferenze degli Stati  Parte  della  convenzione  di
          Washington,  tenutesi  rispettivamente a Losanna (Svizzera)
          dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al  13
          marzo  1992,  il  personale  dei nuclei del Corpo forestale
          dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4
          settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  210
          del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'art.
          2  del  decreto  del Ministro delle finanze 26 giugno 1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  160  del  9  luglio
          1992,  in  collaborazione con gli uffici veterinari di con-
          fine, dovra'  riportare  su  appositi  moduli,  conformi  a
          quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza
          di Losanna, la quantita' di ogni spedizione in importazione
          di   animali   vivi  di  specie  incluse  nell'allegato  A,
          appendici I e II, del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82  del
          Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni,
          nonche' il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I
          dati   ottenuti   saranno  inviati  su  base  annuale  alla
          segreteria di cui all'articolo  XII  della  convenzione  di
          Washington.  Il  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i
          Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della  sanita',
          stabilisce,  con apposito decreto, le modalita' e i criteri
          atti  ad  ottenere  il  monitoraggio  della  mortalita'  di
          animali  vivi  durante  il  trasporto  internazionale,  per
          disporre, in base ai dati  ottenuti  e  sentito  il  parere
          della  commissione  scientifica di cui all'art. 4, comma 2,
          misure    piu'    restrittive     fino     all'interdizione
          dell'importazione  per  le  specie  maggiormente soggette a
          mortalita' durante il trasporto internazionale".
             2. Il decreto di cui all'art. 5-  ter,  comma  1,  della
          legge  7  febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del
          presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto.