Art. 7.
  1.  Dopo  l'articolo 8- bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e'
inserito il seguente:
"Art. 8-ter. - (( 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della         ))
(( Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington    ))
(( (a), tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte  ))
(( le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle    ))
(( intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti    ))
(( all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e ))
(( II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3       ))
(( dicembre 1982, e successive modificazioni ( b), sono sottoposte ))
(( ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalita'        ))
(( stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto   ))
(( con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il       ))
(( Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche      ))
(( necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione e' a      ))
(( carico delle singole ditte.                                     ))
  2. ((Entro il 31 marzo 1993,)) tutte le imprese che hanno scorte di
pelli, di  cui  al  comma  1,  devono  farne  denuncia  al  Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale per l'economia
montana e foreste, indicando la quantita', il tipo di pelle - intera,
sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a  cui
la pelle appartiene.
  3.  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  - Direzione
generale per l'economia montana e foreste, e' tenuto a realizzare  il
marcaggio  delle  pelli,  denunciate  ai  sensi  del  comma  2, entro
centoventi giorni dalla scadenza dei termini di  presentazione  delle
denunce di cui allo stesso comma 2.
  4.  Il  personale del Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad
effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma
2, al fine di verificare  la  corrispondenza  tra  la  documentazione
comprovante  la  regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi
del comma 1.
  5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma  2  e'
punito,   se   il  fatto  non  costituisce  reato,  con  la  sanzione
amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
1-bis. (( Il  decreto  di cui  all'articolo  8-ter,    comma 1,    ))
(( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del ))
(( presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto. ))
 
             (a) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si
          veda la nota (c) all'art. 1.
             (b) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la  nota
          (b) all'art. 1.
          APPENDICE
             Art.  7.  -  1. Restano valide le deroghe previste dalla
          citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973,  di  cui
          alla   legge  19  dicembre  1975,  n.  874,  e  dal  citato
          regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.