Art. 7. 1. Dopo l'articolo 8- bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-ter. - (( 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della )) (( Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington )) (( (a), tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte )) (( le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle )) (( intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti )) (( all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e )) (( II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 )) (( dicembre 1982, e successive modificazioni ( b), sono sottoposte )) (( ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalita' )) (( stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto )) (( con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il )) (( Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche )) (( necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione e' a )) (( carico delle singole ditte. )) 2. ((Entro il 31 marzo 1993,)) tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantita', il tipo di pelle - intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, e' tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2. 4. Il personale del Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni". 1-bis. (( Il decreto di cui all'articolo 8-ter, comma 1, )) (( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del )) (( presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. ))
(a) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si veda la nota (c) all'art. 1. (b) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota (b) all'art. 1. APPENDICE Art. 7. - 1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.