Art. 8. 1. Dopo l'articolo 8- ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-quater. - (( 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede )) al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare e' determinato in (( lire 240 milioni annui )) a decorrere dal 1993".
APPENDICE Art. 8 (come modificato dall'art. 11 del decreto qui pubblicato). - 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato. 2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimemto della citata convezione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (v. D.M. 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1992, n.d.r.). Art. 8- bis (aggiunto dall'art. 6 del decreto qui pubblicato). - 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattivita' degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonche' nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facolta' di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si puo' avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascera' al denunciante un certificato conforme all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983. 1- bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Art. 8- ter (aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato). - 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e suc- cessive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione e' a carico delle singole ditte. 2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantita', il tipo di pelle - intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, e' tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2. 4. Il personale del Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Art. 8- quater (aggiunto dall'art. 8 del decreto qui pubblicato). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare e' determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993. Art. 8- quinquies (aggiunto dall'art. 9 del decreto qui pubblicato). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalita' di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare: a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'art. 2, comma 1; b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5- bis, comma 4; c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5- bis, comma 8; d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'art. 6, comma 3; e) la dichiarazione di idoneita' per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6, comma 6; f) il certificato di conformita' per nascite o riproduzioni in cattivita' previsto dall'art. 8- bis; g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'art. 8- ter, nonche' il marcaggio di cui all'art. 5, comma 5. 2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovra' essere determinata in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3. 3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington. 3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonche' al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo art. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. Art. 8-sexies (aggiunto dall'art. 10 del decreto qui pubblicato). - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato: a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976; b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonche' qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie; c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e succes- sive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio; d) esemplare riprodotto in cattivita': prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente coltrollato se la riproduzione e' sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattivita'" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato; e) esemplare nato in cattivita': esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine "esemplare nato in cattivita'" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato; f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate; g) esemplare di specie selvatica: esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattivita' limitata alla prima generazione".