Art. 8.
  1.  Dopo  l'articolo 8- ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e'
inserito il seguente:
  "Art. 8-quater. - (( 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  si
provvede ))  al  pagamento  del  contributo  annuale  da  versare  al
segretariato  CITES,  il  cui ammontare e' determinato in (( lire 240
milioni annui )) a decorrere dal 1993".
 
          APPENDICE
             Art. 8 (come modificato dall'art.  11  del  decreto  qui
          pubblicato).      -  1.  Conformemente  a  quanto  previsto
          dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art.  8,  comma  4,  della
          legge  8  luglio  1986,  n. 349, il Ministero dell'ambiente
          cura l'adempimento della citata convenzione  di  Washington
          del  3  marzo  1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.
          874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo
          forestale dello Stato.
             2. Con  propri  decreti,  emanati  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  finanze,    il  Ministro del commercio con
          l'estero  ed il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          il  Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative
          ai controlli in  ambito  doganale  per  l'esecuzione  della
          presente  legge  e  le  procedure  per  l'adempimemto della
          citata convezione di Washington del 3 marzo  1973,  di  cui
          alla  legge  19  dicembre 1975, n. 874 (v. D.M. 4 settembre
          1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
          - n. 210 del 7 settembre 1992,  n.d.r.).
             Art.  8-  bis  (aggiunto  dall'art.  6  del  decreto qui
          pubblicato). -  1.  Tutte  le  nascite  o  riproduzioni  in
          cattivita'  degli  esemplari  appartenenti a specie incluse
          nell'allegato A, appendici I e II, nonche' nell'allegato C,
          parte 1  e  2,  del  regolamento  (CEE)  n.    3626/82  del
          Consiglio  del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni,
          devono essere denunciate entro dieci giorni dall'evento, al
          Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione
          generale  per  l'economia  montana  e  foreste  -  Servizio
          certificazione CITES, il quale ha  facolta'  di  verificare
          presso  il  denunciante  l'esistenza dei genitori e si puo'
          avvalere di analisi genetiche per  stabilire  il  grado  di
          parentela  fra  i  presunti  genitori  e la prole. Per tali
          esemplari, il predetto servizio rilascera'  al  denunciante
          un  certificato  conforme all'art. 22 del regolamento (CEE)
          n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.
             1-  bis.  Chiunque contravviene alle disposizioni di cui
          al comma 1, e'  punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca
          reato,  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
             Art. 8-  ter  (aggiunto  dall'art.  7  del  decreto  qui
          pubblicato).  -  1.  Ai  sensi della risoluzione 8.14 della
          Conferenza  degli  Stati   Parte   della   convenzione   di
          Washington,  tenutasi  a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo
          1992,   tutte   le  imprese  che  hanno  scorte  di  pelli,
          limitatamente  a  quelle  intere,  allo  stato   grezzo   o
          lavorato,  di  specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed
          incluse nell'allegato A, appendici I e II, del  regolamento
          (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e suc-
          cessive  modificazioni,  sono  sottoposte  ad  inventario e
          marcaggio gratuito,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
          del  commercio  con  l'estero.  Il   costo   delle   marche
          necessarie  al marcaggio delle pelli da riesportazione e' a
          carico delle singole ditte.
             2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le  imprese  che  hanno
          scorte  di  pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia
          al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione
          generale  per  l'economia  montana  e foreste, indicando la
          quantita', il  tipo  di  pelle  -  intera,  sostanzialmente
          intera,  dei  fianchi  o  dei ventri - e la specie a cui la
          pelle appartiene.
             3. Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  -
          Direzione  generale  per  l'economia  montana e foreste, e'
          tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai
          sensi del comma 2, entro centoventi giorni  dalla  scadenza
          dei  termini  di  presentazione  delle  denunce di cui allo
          stesso comma 2.
             4. Il personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e'
          autorizzato  ad  effettuare i necessari accertamenti presso
          le imprese di cui al comma 2,  al  fine  di  verificare  la
          corrispondenza   tra   la   documentazione  comprovante  la
          regolare importazione e le pelli denunciate  ai  sensi  del
          comma 1.
             5.  Chiunque  contravviene alle disposizioni previste al
          comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce  reato,  con
          la  sanzione  amministrativa  da lire cinque milioni a lire
          trenta milioni.
             Art. 8-  quater  (aggiunto dall'art. 8 del  decreto  qui
          pubblicato).  -  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, si provvede al pagamento del contributo annuale da
          versare   al   segretariato  CITES,  il  cui  ammontare  e'
          determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993.
             Art. 8-  quinquies   (aggiunto dall'art. 9  del  decreto
          qui   pubblicato).   -   1.   Con   decreto   del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sono  determinate  la
          misura e le modalita' di versamento all'erario del  diritto
          speciale  di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti
          a richiedere o presentare:
               a) la licenza o il  certificato  di  importazione,  la
          licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e
          il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del
          commercio con l'estero di cui all'art. 2, comma 1;
               b)  le  denunce  di  detenzione di esemplari di specie
          selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e  5-    bis,
          comma 4;
               c)   la  domanda  di  iscrizione  nel  registro  delle
          istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5-  bis,  comma
          8;
               d) l'autorizzazione alla  detenzione  degli  esemplari
          vivi prevista dall'art. 6, comma 3;
               e)   la   dichiarazione   di  idoneita'  per  giardini
          zoologici, acquari, delfinari, circhi,  mostre  faunistiche
          permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6, comma 6;
               f)   il  certificato  di  conformita'  per  nascite  o
          riproduzioni in cattivita' previsto dall'art. 8-  bis;
               g) la denuncia di  scorte  di  pelli  ed  il  relativo
          marcaggio previsti dall'art. 8-  ter,  nonche' il marcaggio
          di cui all'art.  5, comma 5.
             2.  La  misura  dei  diritti  speciali  istituiti con la
          presente  legge  dovra'  essere  determinata  in  modo   da
          assicurare l'integrale copertura delle spese derivanti agli
          organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I
          relativi  proventi  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del
          tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
          per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.
             3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati
          di cui al comma 1 dovranno  essere  determinati  in  misura
          tale  da  garantire anche la copertura della spesa annua di
          lire 240 milioni relativa al contributo che  viene  versato
          al  segretariato  CITES in adempimento della convenzione di
          Washington.
             3-bis.   Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  8  e  del
          decreto   del  Ministro  dell'ambiente  4  settembre  1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7  settembre
          1992,   il   Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste
          provvede  all'istituzione  nonche'  al   funzionamento   di
          appositi  nuclei  del Corpo forestale dello Stato, operanti
          presso i  varchi  doganali  abilitati  alle  operazioni  di
          importazione  e di esportazione di esemplari previsti dalla
          convenzione    di    Washington.    All'onere     derivante
          dall'attuazione  del  presente  comma, valutato in lire 700
          milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni  a  decorrere
          dall'anno  1994,  si  provvede,  per  l'anno 1993, mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno  1993  e,  per  gli  anni  1994  e  1995,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1993-1995,  al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno 1993.
             3-ter.    Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.   4,   il
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  tramite il
          Corpo forestale dello Stato,  provvede  alla  conservazione
          degli    esemplari    confiscati   per   violazioni   delle
          disposizioni  citate  nel  medesimo   art.   4.   All'onere
          derivante  dall'attuazione  del presente comma, valutato in
          lire  400  milioni  per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a
          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno 1993.
             3-quater.  Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 5,
          il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,  tramite  il
          Corpo   forestale   dello  Stato,  provvede  al  marcaggio,
          conformemente a standard   internazionali, degli  esemplari
          previsti   dalla   convenzione   di  Washington.  All'onere
          derivante dall'attuazione del presente comma,  valutato  in
          lire  400  milioni  per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a
          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno 1993.
             3-quinquies.   Ai fini  dell'attuazione  della  presente
          legge,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          tramite  il   Corpo   forestale   dello   Stato,   provvede
          all'effettuazione  dei  controlli  e  delle  certificazioni
          previsti  dalla  convenzione  di  Washington.     All'onere
          derivante  dall'attuazione  del presente comma, valutato in
          lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire  500  milioni  a
          decorrere    dall'anno    1994,    si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1993-1995, al capitolo 6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1993.
             Art.  8-sexies    (aggiunto dall'art. 10 del decreto qui
          pubblicato). - 1. Ai fini dell'applicazione della  presente
          legge,  salvo  diversa specificazione, le espressioni sotto
          indicate hanno il seguente significato:
               a)  convenzione  di  Washington:  la  convenzione  sul
          commercio   internazionale  di  specie  di  flora  e  fauna
          minacciate di estinzione, firmata a Washington il  3  marzo
          1973,  altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19
          dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;
               b) esemplare:  qualsiasi  animale  o  pianta,  vivo  o
          morto,  delle  specie  elencate nelle appendici I, II e III
          della  convenzione  di  Washington,   nell'allegato   B   e
          nell'allegato  C,  parte  1  e  2, del regolamento (CEE) n.
          3626/82,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,
          qualsiasi  parte  o  prodotto,  facilmente  identificabile,
          ottenuto a partire da animali o  piante  di  queste  stesse
          specie,  nonche'  qualsiasi altra merce, se da un documento
          giustificativo,  ovvero  dall'imballaggio,  dal  marchio  o
          dall'etichetta  o  da  qualsiasi  altra circostanza risulti
          trattarsi di parti  o  prodotti  di  animali  o  di  piante
          appartenenti a queste stesse specie;
               c)  oggetto  ad  uso  personale  o domestico: prodotto
          derivato  ottenuto   da   esemplari   di   specie   incluse
          nell'allegato  A, appendici I, II e III, e nell'allegato C,
          parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n.   3626/82, e  succes-
          sive  modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e
          che non sia posto in vendita o in commercio;
               d) esemplare riprodotto in  cattivita':  prole  di  un
          esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra
          maniera,  da  entrambi  i  genitori che si riproducono o da
          gameti  trasferiti  in  altra  maniera   in   un   ambiente
          coltrollato  se  la  riproduzione e' sessuale o da genitori
          che siano in  un  ambiente  controllato  quando  inizia  lo
          sviluppo  della  prole  se la riproduzione e' asessuale. Il
          termine "esemplare riprodotto in cattivita'"  si  riferisce
          alla  produzione  di esemplari di seconda generazione nello
          stesso ambiente controllato;
               e) esemplare nato in cattivita': esemplare, cosi' come
          definito nel presente articolo, comprese le uova,  nato,  o
          prodotto  in  altra maniera, da genitori, di cui almeno uno
          di origine  selvatica,  che  si  riproducono  o  da  gameti
          trasferiti  in  altra maniera in un ambiente controllato se
          la riproduzione e' sessuale o da genitori,  di  cui  almeno
          uno   di  origine  selvatica,  che  siano  in  un  ambiente
          controllato quando inizia lo sviluppo  della  prole  se  la
          riproduzione  e'  asessuale.  Il termine "esemplare nato in
          cattivita'" si riferisce alla produzione  di  esemplari  di
          prima generazione nello stesso ambiente controllato;
               f)  esemplare  propagato artificialmente: esemplare di
          specie  vegetale  propagato  per  mezzo  di  semi,   spore,
          diaspore,  propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale
          o asessuale in condizioni controllate;
               g) esemplare di  specie  selvatica:  esemplare,  cosi'
          come definito nel presente articolo, di origine selvatica o
          esemplare  animale  proveniente  da  nascita  in cattivita'
          limitata alla prima generazione".