Art. 9.
  1.  Dopo  l'articolo 8-quater della legge 7 febbraio 1992, n.  150,
e' inserito il seguente:
  "Art. 8-quinquies. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  dell'agricoltura  e delle
foreste, sono determinate la misura  e  le  modalita'  di  versamento
all'erario  del  diritto  speciale  di prelievo da porre a carico dei
soggetti tenuti a richiedere o presentare:
   a) la licenza o il certificato  di  importazione,  la  licenza  di
esportazione,  il  certificato  di  riesportazione  e  il certificato
CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio  con  l'estero
di cui all'articolo 2, comma 1;
   b)  le  denunce  di  detenzione  di  esemplari di specie selvatica
previste (( dagli articoli 5, comma 1, e 5- bis, comma 4; ))
   c)  la  domanda  di  iscrizione  nel  registro  delle  istituzioni
scientifiche prevista dall'articolo 5- bis, comma 8;
   d)  l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista
dall'articolo 6, comma 3;
   e) la dichiarazione di idoneita' per giardini zoologici,  acquari,
delfinari,   circhi,  mostre  faunistiche  permanenti  o  viaggianti,
prevista dall'articolo 6, comma 6;
   f) il certificato di conformita' per  nascite  o  riproduzioni  in
cattivita' previsto dall'articolo 8- bis;
    g)  la  denuncia  di  scorte  di  pelli  ed il relativo marcaggio
previsti  dall'articolo  8-ter,  ((  nonche'  il  marcaggio  di   cui
all'articolo 5, comma 5 )) .
  2.  La  misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge
dovra'  essere  determinata  in  modo  da  assicurare  la   integrale
copertura    delle    spese    derivanti   agli   organi   competenti
dall'applicazione  delle  relative   norme.   I   relativi   proventi
affluiscono  all'entrata  del bilancio dello Stato e sono riassegnati
con decreto del Ministro del tesoro  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  per  la parte eccedente l'importo di cui al
comma 3.
  3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui  al
comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche
la  copertura della spesa annua di (( lire 240 milioni )) relativa al
contributo che viene versato al  segretariato  CITES  in  adempimento
della convenzione di Washington (a) .
3-bis. (( Ai fini dell'attuazione  dell'articolo  8  e  del     ))
(( decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992 ( b),       ))
(( pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 210 del 7          ))
(( settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste    ))
(( provvede all'istituzione nonche' al funzionamento di appositi   ))
(( nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i       ))
(( varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di  ))
(( esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di         ))
(( Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente    ))
(( comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire    ))
(( 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno ))
(( 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento      ))
(( iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del         ))
(( Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e     ))
(( 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento      ))
(( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo ))
(( 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per     ))
(( l'anno 1993. ))                                                 ))
3-ter. ((    Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il           ))
(( Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo    ))
(( forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli        ))
(( esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate   ))
(( nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione    ))
(( del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno     ))
(( 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si       ))
(( provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento   ))
(( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo ))
(( 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per     ))
(( l'anno 1993. ))                                                 ))
3-quater. ((   Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma     ))
(( 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il    ))
(( Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio,             ))
(( conformemente a )) standard (( internazionali, degli esemplari  ))
(( previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante   ))
(( dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400        ))
(( milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere       ))
(( dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione   ))
(( dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale     ))
(( 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del       ))
(( Ministero del tesoro per l'anno 1993. ))                        ))
3-quinquies. ((    Ai fini dell'attuazione della presente          ))
(( legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite   ))
(( il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei  ))
(( controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di  ))
(( Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente    ))
(( comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire   ))
(( 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante    ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini   ))
(( del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato  ))
(( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993". ))     ))
 
             (a) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si
          veda la nota (c) all'art. 1.
             (b) Per l'argomento del D.M. 4 settembre 1992 si veda la
          nota (b) all'art. 4- bis.