Art. 2.
            Individuazione delle attivita' da programmare
  Nella   individuazione   delle   attivita'   da  programmare  e  da
finanziare,  occorre  considerare  l'importanza  nazionale  o  almeno
interregionale  delle attivita' medesime, la stretta attinenza con le
attivita'  istituzionali  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  dando
priorita' alle iniziative sperimentali.
  I  finanziamenti  vengono  concessi nei limiti delle disponibilita'
esistenti  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Le  richieste  di  finanziamento  devono  riguardare esclusivamente
iniziative afferenti il comparto foreste, montagna ed ambiente o che,
comunque, abbiano stretta attinenza con il suddetto comparto.
  I finanziamenti possono essere  concessi  per  l'organizzazione  di
manifestazioni  di carattere forestale, o ambientale, quali convegni,
seminari, corsi di formazione.