Art. 2. Individuazione delle attivita' da programmare Nella individuazione delle attivita' da programmare e da finanziare, occorre considerare l'importanza nazionale o almeno interregionale delle attivita' medesime, la stretta attinenza con le attivita' istituzionali del Corpo forestale dello Stato, dando priorita' alle iniziative sperimentali. I finanziamenti vengono concessi nei limiti delle disponibilita' esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le richieste di finanziamento devono riguardare esclusivamente iniziative afferenti il comparto foreste, montagna ed ambiente o che, comunque, abbiano stretta attinenza con il suddetto comparto. I finanziamenti possono essere concessi per l'organizzazione di manifestazioni di carattere forestale, o ambientale, quali convegni, seminari, corsi di formazione.